(Statuto-art. 14)
 
                              Art. 14. 
 
              Funzioni del consiglio di amministrazione 
 
    1. Il consiglio di  amministrazione  e'  organo  di  governo,  di
indirizzo strategico, di programmazione e di vigilanza sull'attivita'
amministrativa,   finanziaria   e   patrimoniale    dell'Ateneo    e,
nell'esercizio di tali funzioni,  esercita  le  attivita'  consultive
previste nel presente statuto. 
    2. In particolare il consiglio di amministrazione: 
      a) esprime parere vincolante sullo statuto, sul codice etico  e
sul regolamento didattico di Ateneo, sui regolamenti  in  materia  di
didattica e ricerca, sul  regolamento  elettorale  di  Ateneo  e  sui
regolamenti di competenza dei dipartimenti e delle  scuole  e  parere
sul regolamento generale di Ateneo e su quello del garante di Ateneo; 
      b) approva la programmazione finanziaria annuale e triennale; 
      c) approva la programmazione annuale e triennale del personale,
incluse le proposte di destinazione dei ruoli di  personale  docente,
tenuto conto delle priorita'  e  dei  criteri  stabiliti  dal  senato
accademico; 
      d)  vigila,  secondo  quanto  stabilito  dal  regolamento   per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita', sulla sostenibilita'
economico-finanziaria delle  attivita'  e  delibera  sulla  copertura
finanziaria degli atti di spesa rientranti nelle sue competenze; 
      e)  delibera,  previo  parere  del  senato  accademico,   sulla
istituzione e sulla soppressione di dipartimenti, scuole, corsi, sedi
e altre strutture didattiche  e  di  ricerca  nei  limiti  delle  sue
competenze; 
      f) approva i piani pluriennali  di  sviluppo  dell'Ateneo,  ivi
compreso il documento di programmazione triennale del rettore, previo
parere del senato accademico; 
      g) approva il bilancio di previsione annuale e triennale  e  il
conto consuntivo dell'Ateneo, su proposta del rettore, previo  parere
del senato accademico, e ne garantisce la trasmissione  ai  ministeri
competenti; 
      h) delibera sull'assestamento e sulle variazioni  del  bilancio
di previsione; 
      i) approva il regolamento per l'amministrazione, la  finanza  e
la contabilita'; 
      j) delibera in materia di tasse e contributi degli  studenti  e
su ogni altra misura intesa  a  garantire  il  diritto  allo  studio,
previo parere del senato accademico e del consiglio degli studenti; 
      k) conferisce e revoca l'incarico  di  direttore  generale,  su
proposta del rettore e previo parere del senato accademico, e assegna
allo stesso, per  ciascun  esercizio,  gli  obiettivi  dell'attivita'
verificandone il conseguimento; 
      l) delibera sulle  proposte  di  chiamata  dei  docenti  che  i
dipartimenti formulano, sentite  le  scuole  ove  costituite,  previo
parere del senato accademico  e  verifica  della  sostenibilita'  nel
tempo della relativa spesa; 
      m)   delibera   sui    programmi    edilizi    dell'Ateneo    e
sull'assegnazione   degli   spazi   da   destinare   alle   attivita'
didattico-scientifiche con relative parti comuni, previo  parere  del
senato accademico. Gli assegnatari degli spazi ne  sono  responsabili
esclusivi in ordine alla destinazione e all'uso; 
      n) delibera sulle convenzioni stipulate da qualsiasi  struttura
di Ateneo, previo parere del senato accademico; 
      o)  delibera,  secondo  modalita'  definite   dal   regolamento
generale di Ateneo, sulla costituzione o partecipazione a  fondazioni
e ad altri enti di diritto pubblico e privato; 
      p)   esercita   le   competenze   in   materia    disciplinare,
relativamente ai docenti, contemplate dall'art.  10  della  legge  n.
240/2010; 
      q) designa i  componenti  del  nucleo  di  valutazione,  previo
parere del senato accademico; 
      r) delibera su indennita' e compensi per cariche  e  membri  di
organi collegiali. 
    3. Al consiglio di amministrazione spettano le altre competenze a
esso demandate dalla  legge,  dal  presente  statuto  e  dalle  norme
regolamentari di Ateneo.