(Convenzione-art. 24)
 
                             Articolo 24 
 
                        Procedura Amichevole 
 
    1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o  da
entrambi gli Stati contraenti  comportano  o  comporteranno  per  lei
un'imposizione  non  conforme  alle   disposizioni   della   presente
Convenzione, essa puo', indipendentemente dai ricorsi previsti  dalla
legislazione nazionale di detti Stati,  sottoporre  il  proprio  caso
all'autorita' competente dello Stato contraente di cui e'  residente,
o, se il suo caso ricade nei paragrafo 1 dell'Articolo 23,  a  quella
dello Stato contraente di cui ha la nazionalita'. Il caso deve essere
sottoposto entro i tre anni  che  seguono  la  prima  notifica  della
misura che comporta un'imposizione  non  conforme  alle  disposizioni
della Convenzione. 
    2. L'autorita' competente, se il ricorso le appare fondato  e  se
essa non e' in grado di  giungere  ad  una  soddisfacente  soluzione,
fara' del suo meglio per regolare  il  caso  per  via  di  amichevole
composizione con l'autorita' competente dell'altro Stato  contraente,
al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. 
    3. Le autorita' competenti degli  Stati  contraenti  faranno  del
loro meglio per risolvere  per  via  di  amichevole  composizione  le
difficolta' o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione
della Convenzione. Esse potranno altresi' consultarsi  per  eliminare
la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione. 
    4.  Le  autorita'  competenti  degli  Stati  contraenti  potranno
comunicare direttamente tra loro, anche  attraverso  una  commissione
congiunta formata dalle autorita' stesse o da loro rappresentanti, ai
fine  di  pervenire  ad  un  accordo  come  indicato  nei   paragrafi
precedenti.