(Convenzione-art. 26)
 
                             Articolo 26 
 
     Membri delle Missioni Diplomatiche e degli Uffici Consolari 
 
    Le disposizioni della presente  Convenzione  non  pregiudicano  i
privilegi  fiscali  di  cui  beneficiano  i  membri  delle   missioni
diplomatiche o degli uffici consolari in virtu' delle regole generali
del  diritto  internazionale  o   delle   disposizioni   di   accordi
particolari.