Art. 22.
Limiti relativi all'utilizzo delle informazioni e dei documenti e
misure organizzative
1. Conformemente alle proprie legislazioni nazionali, le autorita'
competenti delle Parti si impegnano a garantire un livello di
protezione dei dati personali che soddisfi le condizioni della
Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione delle persone in
relazione all'elaborazione dei dati a carattere personale del 28
gennaio 1981, del connesso Protocollo aggiuntivo dell'8 novembre 2001
e della raccomandazione R (87) 15 del Comitato dei ministri del
Consiglio d'Europa del 17 settembre 1987 in materia di
regolamentazione dell'utilizzo dei dati personali ad opera della
Polizia, anche nel caso in cui i dati non vengano trattati in modo
automatizzato.
2. Ciascuna Parte garantisce un livello di protezione dei dati
personali acquisiti ai sensi del presente Accordo, equivalente a
quello assicurato dall'altra Parte e adotta le necessarie misure
tecniche per tutelare i dati personali dalla distruzione accidentale
o illecita, dalla perdita, dalla diffusione o dall'alterazione
accidentali, dall'accesso non autorizzato o da qualsiasi tipo di
trattamento non consentito. In particolare, le Parti adottano le
opportune misure al fine di garantire che ai dati personali accedano
esclusivamente le persone autorizzate.
3. Le Parti si impegnano affinche' i dati personali e le altre
informazioni sensibili trasmessi nel quadro del presente Accordo
siano utilizzati unicamente per gli scopi per i quali sono stati
inviati e in conformita' con le condizioni stabilite dalla Parte che
li ha forniti.
4. I dati personali e le altre informazioni sensibili scambiati fra
le Parti sono, conformemente al diritto interno delle Parti, protetti
in virtu' degli stessi standard che si applicano ai dati nazionali.
5. La Parte che ha trasmesso i dati assicura che essi siano
precisi, completi e aggiornati, nonche' adeguati e pertinenti allo
scopo per cui sono stati trasmessi.
6. Le informazioni e i documenti forniti da un'autorita' competente
conformemente al presente Accordo, non possono essere divulgati a
terzi, ne' essere utilizzati per finalita' diverse da quelle per le
quali sono stati richiesti e forniti, se non previa approvazione
espressa e scritta dell'autorita' competente che li ha forniti.
7. A richiesta della Parte trasmittente, la Parte ricevente e'
tenuta a rettificare, bloccare o cancellare i dati ricevuti ai sensi
del presente Accordo che siano inesatti o incompleti, oppure se
l'acquisizione o l'ulteriore trattamento contravvengono al presente
Accordo o alle norme applicabili alla Parte trasmittente.
8. Quando una Parte giunge a conoscenza dell'inesattezza dei dati
ricevuti dall'altra Parte ai sensi del presente Accordo, adotta tutte
le misure necessarie per impedire che si faccia erroneamente
affidamento su tali dati, includendo in particolare l'integrazione,
la cancellazione o la rettifica di tali dati.
9. Ciascuna Parte informa l'altra se giunge a conoscenza che i dati
da essa trasmessi all'altra Parte o ricevuti dall'altra Parte ai
sensi del presente Accordo, sono inesatti o inattendibili o destano
dubbi. Se viene confermato che i dati trasmessi sono inesatti o
inattendibili. ciascuna Parte che tratta i dati adotta le misure
necessarie per correggere le informazioni.