Art. 22. Limiti relativi all'utilizzo delle informazioni e dei documenti e misure organizzative 1. Conformemente alle proprie legislazioni nazionali, le autorita' competenti delle Parti si impegnano a garantire un livello di protezione dei dati personali che soddisfi le condizioni della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione dei dati a carattere personale del 28 gennaio 1981, del connesso Protocollo aggiuntivo dell'8 novembre 2001 e della raccomandazione R (87) 15 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa del 17 settembre 1987 in materia di regolamentazione dell'utilizzo dei dati personali ad opera della Polizia, anche nel caso in cui i dati non vengano trattati in modo automatizzato. 2. Ciascuna Parte garantisce un livello di protezione dei dati personali acquisiti ai sensi del presente Accordo, equivalente a quello assicurato dall'altra Parte e adotta le necessarie misure tecniche per tutelare i dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita, dalla diffusione o dall'alterazione accidentali, dall'accesso non autorizzato o da qualsiasi tipo di trattamento non consentito. In particolare, le Parti adottano le opportune misure al fine di garantire che ai dati personali accedano esclusivamente le persone autorizzate. 3. Le Parti si impegnano affinche' i dati personali e le altre informazioni sensibili trasmessi nel quadro del presente Accordo siano utilizzati unicamente per gli scopi per i quali sono stati inviati e in conformita' con le condizioni stabilite dalla Parte che li ha forniti. 4. I dati personali e le altre informazioni sensibili scambiati fra le Parti sono, conformemente al diritto interno delle Parti, protetti in virtu' degli stessi standard che si applicano ai dati nazionali. 5. La Parte che ha trasmesso i dati assicura che essi siano precisi, completi e aggiornati, nonche' adeguati e pertinenti allo scopo per cui sono stati trasmessi. 6. Le informazioni e i documenti forniti da un'autorita' competente conformemente al presente Accordo, non possono essere divulgati a terzi, ne' essere utilizzati per finalita' diverse da quelle per le quali sono stati richiesti e forniti, se non previa approvazione espressa e scritta dell'autorita' competente che li ha forniti. 7. A richiesta della Parte trasmittente, la Parte ricevente e' tenuta a rettificare, bloccare o cancellare i dati ricevuti ai sensi del presente Accordo che siano inesatti o incompleti, oppure se l'acquisizione o l'ulteriore trattamento contravvengono al presente Accordo o alle norme applicabili alla Parte trasmittente. 8. Quando una Parte giunge a conoscenza dell'inesattezza dei dati ricevuti dall'altra Parte ai sensi del presente Accordo, adotta tutte le misure necessarie per impedire che si faccia erroneamente affidamento su tali dati, includendo in particolare l'integrazione, la cancellazione o la rettifica di tali dati. 9. Ciascuna Parte informa l'altra se giunge a conoscenza che i dati da essa trasmessi all'altra Parte o ricevuti dall'altra Parte ai sensi del presente Accordo, sono inesatti o inattendibili o destano dubbi. Se viene confermato che i dati trasmessi sono inesatti o inattendibili. ciascuna Parte che tratta i dati adotta le misure necessarie per correggere le informazioni.