(Accordo-art. 22)
                              Art. 22. 
Limiti relativi all'utilizzo delle informazioni  e  dei  documenti  e
                        misure organizzative 
 
  1. Conformemente alle proprie legislazioni nazionali, le  autorita'
competenti delle  Parti  si  impegnano  a  garantire  un  livello  di
protezione dei  dati  personali  che  soddisfi  le  condizioni  della
Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione delle persone in
relazione all'elaborazione dei dati  a  carattere  personale  del  28
gennaio 1981, del connesso Protocollo aggiuntivo dell'8 novembre 2001
e della raccomandazione R (87)  15  del  Comitato  dei  ministri  del
Consiglio  d'Europa   del   17   settembre   1987   in   materia   di
regolamentazione dell'utilizzo dei  dati  personali  ad  opera  della
Polizia, anche nel caso in cui i dati non vengano  trattati  in  modo
automatizzato. 
  2. Ciascuna Parte garantisce un  livello  di  protezione  dei  dati
personali acquisiti ai sensi  del  presente  Accordo,  equivalente  a
quello assicurato dall'altra Parte  e  adotta  le  necessarie  misure
tecniche per tutelare i dati personali dalla distruzione  accidentale
o  illecita,  dalla  perdita,  dalla  diffusione  o  dall'alterazione
accidentali, dall'accesso non autorizzato  o  da  qualsiasi  tipo  di
trattamento non consentito. In  particolare,  le  Parti  adottano  le
opportune misure al fine di garantire che ai dati personali  accedano
esclusivamente le persone autorizzate. 
  3. Le Parti si impegnano affinche' i  dati  personali  e  le  altre
informazioni sensibili trasmessi  nel  quadro  del  presente  Accordo
siano utilizzati unicamente per gli scopi  per  i  quali  sono  stati
inviati e in conformita' con le condizioni stabilite dalla Parte  che
li ha forniti. 
  4. I dati personali e le altre informazioni sensibili scambiati fra
le Parti sono, conformemente al diritto interno delle Parti, protetti
in virtu' degli stessi standard che si applicano ai dati nazionali. 
  5. La Parte che  ha  trasmesso  i  dati  assicura  che  essi  siano
precisi, completi e aggiornati, nonche' adeguati  e  pertinenti  allo
scopo per cui sono stati trasmessi. 
  6. Le informazioni e i documenti forniti da un'autorita' competente
conformemente al presente Accordo, non  possono  essere  divulgati  a
terzi, ne' essere utilizzati per finalita' diverse da quelle  per  le
quali sono stati richiesti e  forniti,  se  non  previa  approvazione
espressa e scritta dell'autorita' competente che li ha forniti. 
  7. A richiesta della Parte  trasmittente,  la  Parte  ricevente  e'
tenuta a rettificare, bloccare o cancellare i dati ricevuti ai  sensi
del presente Accordo che  siano  inesatti  o  incompleti,  oppure  se
l'acquisizione o l'ulteriore trattamento contravvengono  al  presente
Accordo o alle norme applicabili alla Parte trasmittente. 
  8. Quando una Parte giunge a conoscenza dell'inesattezza  dei  dati
ricevuti dall'altra Parte ai sensi del presente Accordo, adotta tutte
le  misure  necessarie  per  impedire  che  si  faccia   erroneamente
affidamento su tali dati, includendo in  particolare  l'integrazione,
la cancellazione o la rettifica di tali dati. 
  9. Ciascuna Parte informa l'altra se giunge a conoscenza che i dati
da essa trasmessi all'altra Parte  o  ricevuti  dall'altra  Parte  ai
sensi del presente Accordo, sono inesatti o inattendibili  o  destano
dubbi. Se viene confermato che  i  dati  trasmessi  sono  inesatti  o
inattendibili. ciascuna Parte che tratta  i  dati  adotta  le  misure
necessarie per correggere le informazioni.