(Accordo-art. 24)
 
                             Articolo 24 
 
                          Fonti del diritto 
 
  1. Nel pieno rispetto dell'articolo 20, nel conoscere una causa  ad
esso proposta a norma del presente accordo,  il  tribunale  fonda  le
proprie decisioni: 
 
  a) sul diritto dell'Unione, ivi  inclusi  il  regolamento  (UE)  n.
1257/2012 e il regolamento (UE) n. 1260/2012 (1); 
 
  b) sul presente accordo; 
 
  c) sulla CBE; 
 
  d) su  altri  accordi  internazionali  applicabili  ai  brevetti  e
vincolanti per tutti gli Stati membri contraenti; e 
 
  e) sul diritto nazionale. 
 
  2. Nei casi in cui il tribunale fonda le sue decisioni sul  diritto
nazionale, compreso, se del caso, il diritto di Stati non contraenti,
la legge applicabile e' determinata: 
 
  a)  dalle  disposizioni  direttamente   applicabili   del   diritto
dell'Unione contenenti norme di diritto internazionale privato; o 
 
  b) in assenza di disposizioni direttamente applicabili del  diritto
dell'Unione o qualora quest'ultimo non  sia  di  applicazione,  dagli
strumenti   internazionali   contenenti   le   norme    di    diritto
internazionale privato; o 
 
  c) in assenza delle disposizioni di cui alle lettere a) e b), dalle
disposizioni  nazionali  sul  diritto  internazionale  privato   come
determinato dal tribunale. 
 
  3. Il diritto degli Stati membri non contraenti si  applica  quando
designato in applicazione delle norme  di  cui  al  paragrafo  2,  in
particolare in relazione agli articoli da 25 a 28, 54, 55, 64,  68  e
72. 
 
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  (1) Regolamento (UE) n. 1260/2012  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 17  dicembre  2012,  relativo  all'attuazione  di  una
cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione  di  una  tutela
brevettuale unitaria in relazione al regime di traduzione applicabile
(GU L 361 del 31.12.2012, pag. 89), inclusa ogni successiva modifica.