Articolo 24 Fonti del diritto 1. Nel pieno rispetto dell'articolo 20, nel conoscere una causa ad esso proposta a norma del presente accordo, il tribunale fonda le proprie decisioni: a) sul diritto dell'Unione, ivi inclusi il regolamento (UE) n. 1257/2012 e il regolamento (UE) n. 1260/2012 (1); b) sul presente accordo; c) sulla CBE; d) su altri accordi internazionali applicabili ai brevetti e vincolanti per tutti gli Stati membri contraenti; e e) sul diritto nazionale. 2. Nei casi in cui il tribunale fonda le sue decisioni sul diritto nazionale, compreso, se del caso, il diritto di Stati non contraenti, la legge applicabile e' determinata: a) dalle disposizioni direttamente applicabili del diritto dell'Unione contenenti norme di diritto internazionale privato; o b) in assenza di disposizioni direttamente applicabili del diritto dell'Unione o qualora quest'ultimo non sia di applicazione, dagli strumenti internazionali contenenti le norme di diritto internazionale privato; o c) in assenza delle disposizioni di cui alle lettere a) e b), dalle disposizioni nazionali sul diritto internazionale privato come determinato dal tribunale. 3. Il diritto degli Stati membri non contraenti si applica quando designato in applicazione delle norme di cui al paragrafo 2, in particolare in relazione agli articoli da 25 a 28, 54, 55, 64, 68 e 72. --------------- (1) Regolamento (UE) n. 1260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria in relazione al regime di traduzione applicabile (GU L 361 del 31.12.2012, pag. 89), inclusa ogni successiva modifica.