(Accordo-art. 26)
 
                             Articolo 26 
 
    Diritto di impedire l'utilizzazione indiretta dell'invenzione 
 
  1. Un brevetto attribuisce al suo titolare il diritto di impedire a
qualsiasi terzo che non abbia il consenso del titolare di  fornire  o
offrire di fornire, nel territorio degli Stati membri  contraenti  in
cui il brevetto ha effetto, a  persone  diverse  dalle  parti  aventi
diritto  all'utilizzazione  dell'invenzione  brevettata   dei   mezzi
relativi a un elemento essenziale di tale invenzione necessari per la
sua attuazione in tale territorio, laddove il terzo sappia, o avrebbe
dovuto sapere, che detti mezzi sono idonei  e  destinati  ad  attuare
tale invenzione. 
 
  2. Il paragrafo 1 non si applica quando i mezzi sono  prodotti  che
si trovano correntemente in commercio, a meno che il terzo non inciti
la  persona  a  cui  sono  forniti  a  commettere  gli  atti  vietati
dall'articolo 25. 
 
  3. Le persone che compiono gli atti di cui all'articolo 27, lettere
da a) a e), non si considerano parti aventi diritto all'utilizzazione
dell'invenzione ai sensi del paragrafo 1.