(Accordo-art. 27)
 
                             Articolo 27 
 
                 Limiti degli effetti di un brevetto 
 
  I diritti conferiti da un brevetto non si estendono: 
 
  a) agli atti  compiuti  in  ambito  privato  e  per  finalita'  non
commerciali; 
 
  b) agli atti compiuti a titolo  sperimentale  relativi  all'oggetto
dell'invenzione brevettata; 
 
  c) all'utilizzazione di materiale biologico a fini di coltivazione,
o scoperta e sviluppo di altre varieta' vegetali; 
 
  d) agli atti consentiti a  norma  dell'articolo  13,  paragrafo  6,
della direttiva 2001/82/CE (1),  o  dell'articolo  10,  paragrafo  6,
della direttiva  2001/83/CE  (2)  in  relazione  ai  brevetti  di  un
prodotto ai sensi di una di tali direttive; 
 
  e) alla preparazione estemporanea, da parte di  una  farmacia,  per
casi individuali, di medicinali su  ricetta  medica,  ne'  agli  atti
riguardanti i medicinali cosi' preparati; 
 
  f) all'utilizzazione dell'invenzione brevettata a bordo di navi  di
paesi dell'Unione internazionale per la protezione  della  proprieta'
industriale (Unione di Parigi) o membri dell'Organizzazione  mondiale
del commercio, diversi dagli Stati  membri  contraenti  in  cui  tale
brevetto ha  effetto,  nel  corpo  della  nave  in  questione,  nelle
macchine, nel sartiame, nell'attrezzatura e  negli  altri  accessori,
quando tali navi  entrino  temporaneamente  o  accidentalmente  nelle
acque di uno Stato membro contraente in cui tale brevetto ha effetto,
purche' l'invenzione sia utilizzata esclusivamente  per  le  esigenze
della nave; 
 
  g) all'utilizzazione dell'invenzione brevettata nella costruzione o
ai fini del funzionamento di aeromobili  o  di  veicoli  terrestri  o
altri mezzi di trasporto dei paesi dell'Unione internazionale per  la
protezione della proprieta' industriale (Unione di Parigi)  o  membri
dell'Organizzazione  mondiale  del  Commercio,  diversi  dagli  Stati
membri contraenti in cui  tale  brevetto  ha  effetto,  oppure  degli
accessori di tali  aeromobili  o  veicoli  terrestri,  quando  questi
entrino temporaneamente o accidentalmente nel territorio di uno Stato
membro contraente in cui tale brevetto ha effetto; 
 
  h) agli atti previsti dall'articolo 27 della  convenzione  relativa
all'aviazione civile internazionale, del 7 dicembre 1944 (3),  quando
tali atti riguardino aeromobili di un paese parte di tale convenzione
diverso da uno Stato  membro  contraente  in  cui  tale  brevetto  ha
effetto; 
 
  i) all'utilizzazione, da parte di un agricoltore, del prodotto  del
suo raccolto a fini di riproduzione o moltiplicazione, di  persona  e
nella sua azienda, purche' il materiale vegetale di riproduzione  sia
stato venduto o in altro modo  commercializzato  all'agricoltore  dal
titolare del brevetto o con il suo consenso,  per  uso  agricolo.  La
portata e le condizioni di tale utilizzazione corrispondono a  quelle
di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2100/94 (4); 
 
  j) all'utilizzazione, da  parte  di  un  agricoltore,  di  bestiame
protetto  a  scopi  agricoli,  a  condizione  che  il   bestiame   da
allevamento o altro materiale di riproduzione di origine animale  sia
stato venduto o in altro modo  commercializzato  all'agricoltore  dal
titolare del brevetto o  con  il  suo  consenso.  Tale  utilizzazione
comprende la messa a disposizione dell'animale o di  altro  materiale
di riproduzione di origine animale per la prosecuzione dell'attivita'
agricola dell'agricoltore, ad esclusione della vendita nell'ambito  o
ai fini di un'attivita' di riproduzione commerciale; 
 
  k)  agli  atti  e  all'utilizzazione  delle  informazioni  ottenute
secondo quanto consentito  dagli  articoli  5  e  6  della  direttiva
2009/24/CE (5), in  particolare  dalle  disposizioni  in  materia  di
decompilazione e interoperabilita'; e 
 
  l) agli atti ammessi  a  norma  dell'articolo  10  della  direttiva
98/44/CE (6). 
 
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  (1) Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 6 novembre  2001,  recante  un  codice  comunitario  relativo  ai
medicinali veterinari (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1), inclusa ogni
successiva modifica. 
 
  (2) Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 6 novembre  2001,  recante  un  codice  comunitario  relativo  ai
medicinali per uso umano (GU L 311, del 28.11.2001, pag. 67), inclusa
ogni successiva modifica. 
 
  (3) Organizzazione per l'aviazione  civile  internazionale  (ICAO),
«Convenzione di Chicago», doc. 7300/9 (nona edizione, 2006). 
 
  (4) Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio  1994,
concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 227
dell'1.9.1994, pag. 1), inclusa ogni successiva modifica. 
 
  (5) Direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi  per
elaboratore (GU L 111 del 5.5.2009, pag. 16), inclusa ogni successiva
modifica. 
 
  (6) Direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
6  luglio  1998,  sulla   protezione   giuridica   delle   invenzioni
biotecnologiche (GU L 213  del  30.7.1998,  pag.  13),  inclusa  ogni
successiva modifica.