(Accordo-art. 29)
 
                             Articolo 29 
 
      Esaurimento dei diritti conferiti da un brevetto europeo 
 
  I diritti conferiti da un brevetto europeo non  si  estendono  agli
atti relativi ad un prodotto tutelato da tale brevetto dopo che detto
prodotto sia stato immesso sul mercato dell'Unione dal  titolare  del
brevetto, o con il suo consenso, a meno che  il  titolare  non  abbia
motivi legittimi per opporsi  all'ulteriore  commercializzazione  del
prodotto.