Art. 30.
Finalita'
1. Le attivita' di sistemazione e di manutenzione dei corsi
d'acqua e dei versanti sono finalizzate alla prevenzione degli
effetti indotti dal dissesto idrogeologico e dalle esondazioni. Esse
comprendono tutti gli interventi sia estensivi che intensivi volti al
consolidamento ed alla protezione dei suoli, al miglioramento delle
funzioni protettive dei boschi e dei pascoli, nonche' alla
conformazione degli alvei e delle loro pertinenze.
2. La conformazione degli alvei deve assicurare adeguate
condizioni di deflusso, laminazione e/o sedimentazione delle
componenti liquide e solide delle piene, contemperando
contestualmente le esigenze ecologiche e paesaggistiche.
3. Le opere di sistemazione dei corsi d'acqua sono realizzate con
particolare attenzione a non incrementare il pericolo di esondazioni
nelle porzioni di bacino idrografico poste a valle; si deve inoltre
preservare, e laddove possibile incrementare, la capacita' di invaso
complessiva dei bacini idrografici. Dovra' essere posta particolare
attenzione al fiume Adige e alla Fossa di Caldaro anche in
riferimento a quanto previsto dall'art. 43, commi 4 e 6.
4. La realizzazione delle opere di difesa idrogeologica e'
effettuata, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 43, comma
4, sulla base di programmi triennali e annuali di intervento che sono
trasmessi, su specifica richiesta, alle Autorita' di bacino
interessate e alla Provincia autonoma di Trento.