Art. 30. Finalita' 1. Le attivita' di sistemazione e di manutenzione dei corsi d'acqua e dei versanti sono finalizzate alla prevenzione degli effetti indotti dal dissesto idrogeologico e dalle esondazioni. Esse comprendono tutti gli interventi sia estensivi che intensivi volti al consolidamento ed alla protezione dei suoli, al miglioramento delle funzioni protettive dei boschi e dei pascoli, nonche' alla conformazione degli alvei e delle loro pertinenze. 2. La conformazione degli alvei deve assicurare adeguate condizioni di deflusso, laminazione e/o sedimentazione delle componenti liquide e solide delle piene, contemperando contestualmente le esigenze ecologiche e paesaggistiche. 3. Le opere di sistemazione dei corsi d'acqua sono realizzate con particolare attenzione a non incrementare il pericolo di esondazioni nelle porzioni di bacino idrografico poste a valle; si deve inoltre preservare, e laddove possibile incrementare, la capacita' di invaso complessiva dei bacini idrografici. Dovra' essere posta particolare attenzione al fiume Adige e alla Fossa di Caldaro anche in riferimento a quanto previsto dall'art. 43, commi 4 e 6. 4. La realizzazione delle opere di difesa idrogeologica e' effettuata, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 43, comma 4, sulla base di programmi triennali e annuali di intervento che sono trasmessi, su specifica richiesta, alle Autorita' di bacino interessate e alla Provincia autonoma di Trento.