(Allegato-art. 30)
 
                              Art. 30. 
 
                              Finalita' 
 
    1. Le attivita' di  sistemazione  e  di  manutenzione  dei  corsi
d'acqua e  dei  versanti  sono  finalizzate  alla  prevenzione  degli
effetti indotti dal dissesto idrogeologico e dalle esondazioni.  Esse
comprendono tutti gli interventi sia estensivi che intensivi volti al
consolidamento ed alla protezione dei suoli, al  miglioramento  delle
funzioni  protettive  dei  boschi  e  dei   pascoli,   nonche'   alla
conformazione degli alvei e delle loro pertinenze. 
    2.  La  conformazione  degli  alvei  deve   assicurare   adeguate
condizioni  di  deflusso,  laminazione   e/o   sedimentazione   delle
componenti   liquide   e   solide    delle    piene,    contemperando
contestualmente le esigenze ecologiche e paesaggistiche. 
    3. Le opere di sistemazione dei corsi d'acqua sono realizzate con
particolare attenzione a non incrementare il pericolo di  esondazioni
nelle porzioni di bacino idrografico poste a valle; si  deve  inoltre
preservare, e laddove possibile incrementare, la capacita' di  invaso
complessiva dei bacini idrografici. Dovra' essere  posta  particolare
attenzione  al  fiume  Adige  e  alla  Fossa  di  Caldaro  anche   in
riferimento a quanto previsto dall'art. 43, commi 4 e 6. 
    4. La  realizzazione  delle  opere  di  difesa  idrogeologica  e'
effettuata, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 43, comma
4, sulla base di programmi triennali e annuali di intervento che sono
trasmessi,  su  specifica  richiesta,  alle   Autorita'   di   bacino
interessate e alla Provincia autonoma di Trento.