Art. 31. Progettazione delle opere di sistemazione idraulico-forestale 1. La progettazione delle opere di sistemazione, dei ponti o di altri attraversamenti avviene in riferimento ad un evento di progetto definito in base alla probabilita' statistica di accadimento, cioe' in base al tempo di ritorno, ossia al tempo che in media trascorre tra due eventi di una determinata entita'. 2. Il tempo di ritorno, in base al tipo di fenomeno che puo' verificarsi nel corso d'acqua, alla destinazione d'uso dei suoli ad esso circostanti e al tipo e alla funzione dell'opera, e' individuato, per le opere di sistemazione in un intervallo compreso tra 30 e 200 o piu' anni, per ponti ed altri attraversamenti aerei in un intervallo compreso tra 100 e 200 o piu' anni. Tale disposizione e' derogabile con riferimento agli attraversamenti leggeri che non provochino ostacolo al regolare deflusso delle portate di piena. 3. Il calcolo delle portate liquide e solide di progetto e' eseguito in funzione della grandezza e delle caratteristiche del bacino e del tipo di fenomeno, utilizzando metodi basati su criteri geomorfologici, che assumano condizioni di variabilita' spaziale e temporale delle precipitazioni. Fino a quando saranno disponibili studi sufficientemente affidabili in tal senso e' comunque ammesso il ricorso a metodologie operanti su basi statistiche.