Art. 31.
Progettazione delle opere di sistemazione idraulico-forestale
1. La progettazione delle opere di sistemazione, dei ponti o di
altri attraversamenti avviene in riferimento ad un evento di progetto
definito in base alla probabilita' statistica di accadimento, cioe'
in base al tempo di ritorno, ossia al tempo che in media trascorre
tra due eventi di una determinata entita'.
2. Il tempo di ritorno, in base al tipo di fenomeno che puo'
verificarsi nel corso d'acqua, alla destinazione d'uso dei suoli ad
esso circostanti e al tipo e alla funzione dell'opera, e'
individuato, per le opere di sistemazione in un intervallo compreso
tra 30 e 200 o piu' anni, per ponti ed altri attraversamenti aerei in
un intervallo compreso tra 100 e 200 o piu' anni. Tale disposizione
e' derogabile con riferimento agli attraversamenti leggeri che non
provochino ostacolo al regolare deflusso delle portate di piena.
3. Il calcolo delle portate liquide e solide di progetto e'
eseguito in funzione della grandezza e delle caratteristiche del
bacino e del tipo di fenomeno, utilizzando metodi basati su criteri
geomorfologici, che assumano condizioni di variabilita' spaziale e
temporale delle precipitazioni. Fino a quando saranno disponibili
studi sufficientemente affidabili in tal senso e' comunque ammesso il
ricorso a metodologie operanti su basi statistiche.