(Allegato-art. 31)
 
                              Art. 31. 
 
    Progettazione delle opere di sistemazione idraulico-forestale 
 
    1. La progettazione delle opere di sistemazione, dei ponti  o  di
altri attraversamenti avviene in riferimento ad un evento di progetto
definito in base alla probabilita' statistica di  accadimento,  cioe'
in base al tempo di ritorno, ossia al tempo che  in  media  trascorre
tra due eventi di una determinata entita'. 
    2. Il tempo di ritorno, in base al  tipo  di  fenomeno  che  puo'
verificarsi nel corso d'acqua, alla destinazione d'uso dei  suoli  ad
esso  circostanti  e  al  tipo  e  alla   funzione   dell'opera,   e'
individuato, per le opere di sistemazione in un  intervallo  compreso
tra 30 e 200 o piu' anni, per ponti ed altri attraversamenti aerei in
un intervallo compreso tra 100 e 200 o piu' anni.  Tale  disposizione
e' derogabile con riferimento agli attraversamenti  leggeri  che  non
provochino ostacolo al regolare deflusso delle portate di piena. 
    3. Il calcolo delle portate  liquide  e  solide  di  progetto  e'
eseguito in funzione della  grandezza  e  delle  caratteristiche  del
bacino e del tipo di fenomeno, utilizzando metodi basati  su  criteri
geomorfologici, che assumano condizioni di  variabilita'  spaziale  e
temporale delle precipitazioni. Fino  a  quando  saranno  disponibili
studi sufficientemente affidabili in tal senso e' comunque ammesso il
ricorso a metodologie operanti su basi statistiche.