Art. 32.
Gestione dei livelli di invaso dei serbatoi e degli impianti idrovori
in situazioni particolari
1. Ferme restando le disposizioni in materia di deflusso minimo
vitale, ai fini della laminazione delle piene dei corsi d'acqua, la
Provincia autonoma di Bolzano puo' adottare misure, anche
prescrittive, nei confronti dei titolari di diritti di derivazione e
di utilizzazione, a qualsiasi titolo, di acque pubbliche, volte alla
regolazione permanente, temporanea o periodica dei livelli d'invaso
dei serbatoi di accumulo e della portata dei corsi d'acqua. Le
eventuali operazioni di apertura degli scarichi devono iniziare, ove
tecnicamente possibile, prima del completo riempimento del serbatoio,
al fine di escludere onde di piena improvvise a valle degli
sbarramenti.
2. Per quanto attiene la regolazione dei deflussi, la Provincia
autonoma di Bolzano puo' agire, qualora gli eventi alluvionali lo
rendano necessario, anche con manovre sugli scarichi delle dighe;
puo' inoltre agire, ai fini della riduzione dei livelli idrometrici
del Fiume Adige, sugli impianti idrovori dei consorzi di bonifica.
Per i casi in cui le operazioni sugli invasi possano determinare
significative variazioni idrometriche nei tratti di fiume esterni al
territorio provinciale, la Provincia autonoma di Bolzano da'
tempestiva comunicazione delle operazioni previste o in atto alla
Provincia autonoma di Trento, alla Regione Veneto e alla Autorita' di
bacino del Fiume Adige.
3. La provincia autonoma di Bolzano puo' disporre, sentiti i
concessionari interessati, l'adozione di misure e prescrizioni
finalizzate alla regolazione - permanente, temporanea o periodica -
dei livelli di invaso dei serbatoi anche per motivate ragioni di
salvaguardia e di ripristino ambientale o paesaggistico.