(Allegato-art. 32)
 
                              Art. 32. 
 
Gestione dei livelli di invaso dei serbatoi e degli impianti idrovori
                      in situazioni particolari 
 
    1. Ferme restando le disposizioni in materia di  deflusso  minimo
vitale, ai fini della laminazione delle piene dei corsi  d'acqua,  la
Provincia  autonoma  di   Bolzano   puo'   adottare   misure,   anche
prescrittive, nei confronti dei titolari di diritti di derivazione  e
di utilizzazione, a qualsiasi titolo, di acque pubbliche, volte  alla
regolazione permanente, temporanea o periodica dei  livelli  d'invaso
dei serbatoi di accumulo  e  della  portata  dei  corsi  d'acqua.  Le
eventuali operazioni di apertura degli scarichi devono iniziare,  ove
tecnicamente possibile, prima del completo riempimento del serbatoio,
al  fine  di  escludere  onde  di  piena  improvvise  a  valle  degli
sbarramenti. 
    2. Per quanto attiene la regolazione dei deflussi,  la  Provincia
autonoma di Bolzano puo' agire, qualora  gli  eventi  alluvionali  lo
rendano necessario, anche con manovre  sugli  scarichi  delle  dighe;
puo' inoltre agire, ai fini della riduzione dei  livelli  idrometrici
del Fiume Adige, sugli impianti idrovori dei  consorzi  di  bonifica.
Per i casi in cui le  operazioni  sugli  invasi  possano  determinare
significative variazioni idrometriche nei tratti di fiume esterni  al
territorio  provinciale,  la  Provincia  autonoma  di   Bolzano   da'
tempestiva comunicazione delle operazioni previste  o  in  atto  alla
Provincia autonoma di Trento, alla Regione Veneto e alla Autorita' di
bacino del Fiume Adige. 
    3. La provincia autonoma di  Bolzano  puo'  disporre,  sentiti  i
concessionari  interessati,  l'adozione  di  misure  e   prescrizioni
finalizzate alla regolazione - permanente, temporanea o  periodica  -
dei livelli di invaso dei serbatoi  anche  per  motivate  ragioni  di
salvaguardia e di ripristino ambientale o paesaggistico.