Art. 35. Tutela del demanio idrico 1. Nelle aree del demanio idrico che possono essere interessate, anche solo occasionalmente, dal deflusso dei corsi d'acqua, possono essere rilasciate concessioni d'uso solo per le colture e per le attivita' che non comportino la presenza di ostacoli di qualsiasi natura, fatte salve particolari iniziative che l'autorita' idraulica puo' autorizzare con specifiche motivazioni. 2. In sede di rinnovo delle concessioni in atto, con l'entrata in vigore del presente Piano, la Provincia autonoma di Bolzano promuove la dismissione graduale delle attivita' che possano pregiudicare la sicurezza idraulica.