Art. 35.
Tutela del demanio idrico
1. Nelle aree del demanio idrico che possono essere interessate,
anche solo occasionalmente, dal deflusso dei corsi d'acqua, possono
essere rilasciate concessioni d'uso solo per le colture e per le
attivita' che non comportino la presenza di ostacoli di qualsiasi
natura, fatte salve particolari iniziative che l'autorita' idraulica
puo' autorizzare con specifiche motivazioni.
2. In sede di rinnovo delle concessioni in atto, con l'entrata in
vigore del presente Piano, la Provincia autonoma di Bolzano promuove
la dismissione graduale delle attivita' che possano pregiudicare la
sicurezza idraulica.