(Allegato-art. 35)
 
                              Art. 35. 
 
                      Tutela del demanio idrico 
 
    1. Nelle aree del demanio idrico che possono essere  interessate,
anche solo occasionalmente, dal deflusso dei corsi  d'acqua,  possono
essere rilasciate concessioni d'uso solo per  le  colture  e  per  le
attivita' che non comportino la presenza  di  ostacoli  di  qualsiasi
natura, fatte salve particolari iniziative che l'autorita'  idraulica
puo' autorizzare con specifiche motivazioni. 
    2. In sede di rinnovo delle concessioni in atto, con l'entrata in
vigore del presente Piano, la Provincia autonoma di Bolzano  promuove
la dismissione graduale delle attivita' che possano  pregiudicare  la
sicurezza idraulica.