Art. 36.
Smaltimento delle acque di pioggia
1. Al fine di contrastare la rapidita' di conferimento delle
acque di pioggia nel reticolo idrografico, e' privilegiata
un'adeguata dispersione delle stesse nel terreno, in tutti i casi in
cui cio' risulti possibile per via diretta ovvero mediante
l'apprestamento di apposite aree disperdenti. Deve essere inoltre
evitata, ove possibile, l'impermeabilizzazione dei suoli,
privilegiando le pavimentazioni ad elevata capacita' drenante.