Art. 48. Criteri generali 1. L'Universita', oltre a contribuire alle attivita' formative di cui all'art. 7, in conformita' ai principi generali del presente statuto, promuove lo sviluppo delle relazioni con le altre universita' ed istituzioni di cultura e di ricerca nazionali ed internazionali e favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le imprese e le altre forze produttive ai fini della diffusione, valorizzazione e applicazione dei risultati della ricerca scientifica. A tal fine, l'Universita' coordina e assicura un regolare ed efficace sviluppo delle relazioni con la comunita' socio-economica, anche al fine di promuovere le attivita' connesse al trasferimento tecnologico. 2. L'Universita' fa proprio l'impegno di contribuire allo sviluppo della cultura dell'innovazione e a promuoverne la concreta diffusione con particolare attenzione al territorio di riferimento. A tal fine, promuove e instaura forme di collaborazione atte a realizzare le proprie competenze scientifiche in termini di risultati applicativi. 3. L'Universita' agevola la partecipazione attiva dei propri docenti e ricercatori alla crescita culturale della societa' civile attraverso la realizzazione di prestazioni di ricerca, consulenza e servizio eseguite a favore di soggetti pubblici e privati con modalita' definite attraverso un apposito regolamento, il quale terra' conto della necessita' che ogni iniziativa sia compatibile con le attivita' istituzionali delle strutture coinvolte e con la peculiarita' della prestazione universitaria.