(STATUTO-art. 48)
 
                              Art. 48. 
                          Criteri generali 
 
    1. L'Universita', oltre a contribuire alle attivita' formative di
cui all'art. 7, in conformita'  ai  principi  generali  del  presente
statuto,  promuove  lo  sviluppo  delle  relazioni   con   le   altre
universita' ed istituzioni di  cultura  e  di  ricerca  nazionali  ed
internazionali e favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche  e
private, con le imprese e le altre forze  produttive  ai  fini  della
diffusione, valorizzazione e applicazione dei risultati della ricerca
scientifica.  A  tal  fine,  l'Universita'  coordina  e  assicura  un
regolare ed  efficace  sviluppo  delle  relazioni  con  la  comunita'
socio-economica, anche al fine di promuovere le attivita' connesse al
trasferimento tecnologico. 
    2.  L'Universita'  fa  proprio  l'impegno  di  contribuire   allo
sviluppo della cultura dell'innovazione e a promuoverne  la  concreta
diffusione con particolare attenzione al territorio di riferimento. A
tal  fine,  promuove  e  instaura  forme  di  collaborazione  atte  a
realizzare le proprie competenze scientifiche in termini di risultati
applicativi. 
    3. L'Universita' agevola  la  partecipazione  attiva  dei  propri
docenti e ricercatori alla crescita culturale della  societa'  civile
attraverso la realizzazione di prestazioni di ricerca,  consulenza  e
servizio eseguite  a  favore  di  soggetti  pubblici  e  privati  con
modalita' definite  attraverso  un  apposito  regolamento,  il  quale
terra' conto della necessita' che ogni iniziativa sia compatibile con
le  attivita'  istituzionali  delle  strutture  coinvolte  e  con  la
peculiarita' della prestazione universitaria.