(STATUTO-art. 49)
 
                              Art. 49. 
                 Partecipazione ad organismi privati 
 
    1. L'Universita' puo' partecipare a societa'  o  ad  altre  forme
associative  di  diritto  privato  per  la  costituzione  di   parchi
scientifici  e  tecnologici  e  per  lo  svolgimento   di   attivita'
strumentali al conseguimento delle proprie finalita' istituzionali. 
    2. La partecipazione di cui al comma precedente,  in  conformita'
ai criteri generali di cui all'art. 48, e' deliberata  dal  consiglio
di amministrazione, anche su proposta dei dipartimenti interessati. 
    3. La partecipazione dell'Universita' deve  comunque  conformarsi
ai seguenti principi: 
      a) livello universitario dell'attivita' svolta attestato da  un
comitato scientifico; 
      b) disponibilita' delle risorse  finanziarie  ed  organizzative
sufficienti; 
      c) destinazione della quota degli eventuali utili da attribuire
all'Ateneo per finalita' istituzionali, didattiche e scientifiche; 
      d) espressa previsione  di  patti  parasociali  a  salvaguardia
dell'Universita' in occasione di aumenti di capitale; 
      e)  limitazione  del  concorso  dell'Ateneo,  nel  ripiano   di
eventuali perdite, alla quota di partecipazione; 
      f) diritto di recedere nel caso in cui l'oggetto della  persona
giuridica partecipata venga modificato. 
    4. La partecipazione dell'Universita' puo' essere costituita  dal
comodato di beni,  mezzi  o  strutture,  nel  rispetto  dei  principi
enunciati ai commi 2 e 3 del presente articolo e con oneri  a  carico
del comodatario. 
    5. La licenza a qualsiasi titolo del marchio, ferma in ogni  caso
la salvaguardia del prestigio dell'Ateneo, deve, compatibilmente  con
la normativa vigente, essere oggetto di  apposita  autorizzazione  da
parte del consiglio di amministrazione. 
    6.  Degli  organismi  pubblici  o   privati   cui   l'Universita'
partecipa, cosi' come dei rappresentanti nominati, e' tenuto completo
ed aggiornato elenco a cura  del  direttore  generale  che  ne  rende
possibile la consultazione a chiunque vi abbia interesse. 
    7. Il recesso dell'Ateneo  dagli  organismi  ai  quali  partecipa
avviene,  su  richiesta  del  rettore,  approvata  dal  consiglio  di
amministrazione.