(STATUTO-art. 50)
 
                              Art. 50. 
      Rapporti con il Servizio sanitario nazionale e regionale 
 
    1. Al fine di  garantire  le  piu'  proficue  connessioni  tra  i
compiti didattici, di ricerca e di assistenza  e  per  assicurare  la
preparazione, la specializzazione e l'aggiornamento permanente  delle
figure professionali dell'ambito sanitario e degli studenti dei corsi
di studio universitari dell'area sanitaria, nonche'  per  l'eventuale
costituzione e attivazione di dipartimenti ad attivita' integrata  di
cui fa parte  personale  universitario  e  personale  dipendente  dal
Servizio Sanitario nazionale e regionale, l'Universita', acquisito il
parere della scuola di  medicina  e  chirurgia,  predispone  appositi
strumenti convenzionali per la disciplina dei rapporti tra la  scuola
stessa e le amministrazioni nazionali, regionali e locali preposte al
Servizio sanitario  nazionale  nella  salvaguardia  delle  rispettive
specificita'. 
    2. Rapporti convenzionali possono  essere  instaurati  anche  con
altri enti pubblici o privati, ove non incompatibili con quelli  gia'
in essere con le amministrazioni del Servizio sanitario  nazionale  e
regionale.