Art. 50. Rapporti con il Servizio sanitario nazionale e regionale 1. Al fine di garantire le piu' proficue connessioni tra i compiti didattici, di ricerca e di assistenza e per assicurare la preparazione, la specializzazione e l'aggiornamento permanente delle figure professionali dell'ambito sanitario e degli studenti dei corsi di studio universitari dell'area sanitaria, nonche' per l'eventuale costituzione e attivazione di dipartimenti ad attivita' integrata di cui fa parte personale universitario e personale dipendente dal Servizio Sanitario nazionale e regionale, l'Universita', acquisito il parere della scuola di medicina e chirurgia, predispone appositi strumenti convenzionali per la disciplina dei rapporti tra la scuola stessa e le amministrazioni nazionali, regionali e locali preposte al Servizio sanitario nazionale nella salvaguardia delle rispettive specificita'. 2. Rapporti convenzionali possono essere instaurati anche con altri enti pubblici o privati, ove non incompatibili con quelli gia' in essere con le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale e regionale.