(Convenzione-art. 24)
                              Art. 24. 
 
                         Non discriminazione 
 
    1. I nazionali di uno  Stato  contraente  non  sono  assoggettati
nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad  essa
relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere
assoggettati i nazionali di detto altro Stato che  si  trovino  nella
stessa situazione, in particolare con  riguardo  alla  residenza.  La
presente disposizione si applica altresi', nonostante le disposizioni
dell'art. 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi
gli Stati contraenti. 
    2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di
uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non  puo'  essere
in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle
imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima  attivita'.  La
presente disposizione non puo'  essere  interpretata  nel  senso  che
faccia obbligo a uno  Stato  contraente  di  accordare  ai  residenti
dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le
riduzioni  di  imposta  che  esso  accorda  ai  propri  residenti  in
relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia. 
    3. Fatta salva l'applicazione  delle  disposizioni  del  comma  l
dell'art. 9, del comma 7 dell'art. 11 o del comma 6 dell'art. 12, gli
interessi, i canoni e le altre spese pagati da  una  impresa  di  uno
Stato contraente ad un residente  dell'altro  Stato  contraente  sono
deducibili, ai fini della determinazione degli  utili  imponibili  di
detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se
fossero stati pagati ad un residente del primo Stato. 
    4. Le imprese di uno Stato contraente,  il  cui  capitale  e'  in
tutto  o  in  parte,  direttamente  o  indirettamente,  posseduto   o
controllato da uno o piu' residenti dell'altro Stato contraente,  non
sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione  o
obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o
potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del
primo Stato. 
    5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante
le  disposizioni  dell'art.  2,  alle  imposte  di  ogni   genere   o
denominazione. 
    6. Tuttavia, le disposizioni dei commi  precedenti  del  presente
articolo non pregiudicano l'applicazione delle  disposizioni  interne
per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale.