(Convenzione-art. 26)
 
                              Art. 26. 
 
                       Scambio di informazioni 
 
    1. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno
le  informazioni   presumibilmente   rilevanti   per   applicare   le
disposizioni della presente Convenzione  o  per  l'amministrazione  o
l'applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi
genere e denominazione prelevate per conto  degli  Stati  contraenti,
delle loro suddivisioni politiche o amministrative o  dei  loro  enti
locali o delle loro unita' territoriali amministrative, nella  misura
in cui la tassazione che tali leggi prevedono non e'  contraria  alla
Convenzione, nonche' per prevenire l'elusione e  l'evasione  fiscale.
Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli articoli 1 e 2. 
    2. Le informazioni ricevute ai sensi del comma  1  da  uno  Stato
contraente  sono  tenute  segrete,  analogamente  alle   informazioni
ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato  e  saranno
comunicate  soltanto  alle  persone   od   autorita'   (ivi   inclusi
l'autorita'  giudiziaria  e  gli  organi  amministrativi)  incaricate
dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui  al  comma
1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle
decisioni di ricorsi presentati per tali  imposte,  o  del  controllo
delle attivita' precedenti.  Le  persone  o  autorita'  sopra  citate
utilizzeranno  tali  informazioni  soltanto  per  questi  fini.  Esse
potranno  servirsi  di  queste  informazioni  nel  corso  di  udienze
pubbliche o nei giudizi. 
    3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non  possono  in  nessun
caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente
l'obbligo: 
      (a) di adottare provvedimenti  amministrativi  in  deroga  alla
propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a  quelle
dell'altro Stato contraente; 
      (b) di fornire informazioni che non potrebbero essere  ottenute
in base alla propria legislazione o nel quadro della propria  normale
prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente; 
      (c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un  segreto
commerciale, industriale, professionale o  un  processo  commerciale,
oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine
pubblico. 
    4. Se le informazioni sono richieste da uno Stato  contraente  in
conformita'  al   presente   articolo,   l'altro   Stato   contraente
utilizzera'  i  poteri  di  cui  esso  dispone  per  raccogliere   le
informazioni richieste, anche qualora le stesse non  siano  rilevanti
per i fini fiscali interni di detto altro Stato. L'obbligo di cui  al
periodo che precede e' soggetto alle limitazioni previste  dal  comma
3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate
nel senso di permettere ad uno  Stato  contraente  di  rifiutarsi  di
fornire informazioni solo perche' lo stesso non ne ha un interesse ai
propri fini fiscali. 
    5. Le disposizioni del comma 3 non possono in nessun caso  essere
interpretate nel senso che uno Stato contraente  possa  rifiutare  di
fornire le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una
banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un  mandatario  o  una
persona che opera in qualita' di agente o fiduciario o perche'  dette
informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona.