(Convenzione-art. 27)
 
                              Art. 27. 
 
     Membri delle missioni diplomatiche e degli uffici consolari 
 
    Le disposizioni della presente  Convenzione  non  pregiudicano  i
privilegi  fiscali  di  cui  beneficiano  i  membri  delle   missioni
diplomatiche o degli uffici consolari in virtu' delle regole generali
del  diritto  internazionale  o   delle   disposizioni   di   accordi
particolari.