(Convenzione-art. 28)
 
                              Art. 28. 
 
                              Rimborsi 
 
    1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante  ritenuta
alla fonte sono rimborsate  su  richiesta  dell'interessato  o  dello
Stato di cui egli e' residente qualora il diritto alla percezione  di
dette  imposte  sia  limitato  dalle  disposizioni   della   presente
Convenzione. 
    2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei  termini
stabiliti  dalla  legislazione  dello  Stato  contraente  tenuto   ad
effettuare  il  rimborso  stesso,  devono  essere  corredate  da   un
attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente  e'
residente certificante che sussistono  le  condizioni  richieste  per
aver diritto all'applicazione dei benefici  previsti  dalla  presente
Convenzione.