Allegato I (articolo 4, comma 1; articolo 10, comma 1) Requisiti degli organismi 1. Presupposti e requisiti 1.1 Gli organismi che hanno presentato apposita Scia a Unioncamere nel rispetto delle condizioni e dei requisiti prescritti dal presente regolamento effettuano la verificazione periodica. Nei casi previsti al punto 3, gli organismi possono effettuare la riparazione degli strumenti. 1.2 L'organismo al momento della presentazione della Scia dichiara il possesso di un certificato di accreditamento con scopo conforme al presente decreto, rilasciato dall'organismo nazionale di accreditamento, attestante che l'organismo stesso e' conforme ad una delle norme di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q); inoltre l'organismo dichiara anche la sussistenza dei requisiti di cui al presente regolamento e delle altre norme applicabili. 1.3 L'ente che rilascia il certificato di accreditamento deve fornire evidenza che le verifiche compiute sull'organismo abbiano pienamente considerato i contenuti del presente decreto. 1.3 Gli organismi nominano un responsabile per l'attivita' di verificazione periodica disciplinata dal presente regolamento. 2. Requisiti del personale degli organismi accreditati in conformita' alla UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 o alla UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. 2.1 Il responsabile dell'organismo che effettua le verificazioni periodiche sugli strumenti e, nel caso, il suo sostituto, sono in possesso dei seguenti requisiti minimi: a) diploma di scuola media superiore; b) esperienza di lavoro di almeno tre anni di cui due anni anche in attivita' industriali o di servizio e un anno in attivita' di verifica, manutenzione, fabbricazione, installazione degli strumenti su cui effettuera' le verifiche periodiche; c) conoscenze adeguate delle norme in materia di metrologia legale. 1.2 Il personale operativo dell'organismo che effettua le verificazioni periodiche sugli strumenti e' in possesso dei seguenti requisiti minimi: a) diploma di scuola media inferiore; b) esperienza di lavoro di almeno un anno in attivita' di verifica, manutenzione, fabbricazione, installazione degli strumenti su cui effettuera' le verifiche periodiche; c) conoscenze adeguate delle norme in materia di metrologia legale. 3. Indipendenza degli organismi e sigilli 3.1 L'organismo che rispetta i criteri minimi d'indipendenza di cui all'appendice A punto A.3 della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012, puo' eseguire la verificazione periodica e la riparazione, mentre nel caso in cui detto organismo rispetta i criteri minimi di indipendenza di cui all'appendice A punto A.1, puo' eseguire solo la verificazione periodica. 3.2 L'organismo che rispetta i requisiti minimi d'indipendenza della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005, puo' eseguire la verificazione periodica e la riparazione. 3.3 L'organismo che rispetta i requisiti minimi d'indipendenza della norma UNI CEI EN 17065:2012 puo' eseguire solo la verificazione periodica.