Art. 10. Attribuzioni del collegio dei revisori dei conti 1. I1 collegio svolge i compiti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, e in particolare: a) vigila sull'osservanza delle disposizioni di legge, statutarie e regolamentari della Cassa, nonche' sull'adeguatezza della struttura organizzativa della Cassa e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; b) vigila perche' le delibere comportanti spese abbiano effetto nei limiti delle risorse finanziarie della Cassa; c) verifica la corrispondenza dei dati riportati nel conto consuntivo o bilancio d'esercizio con quelli analitici desunti dalla contabilita' generale tenuta nel corso della gestione; d) verifica la loro corretta esposizione in bilancio, l'esistenza delle attivita' e passivita' e l'attendibilita' delle valutazioni di bilancio, la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione e l'esattezza e chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati; e) effettua le analisi necessarie e acquisisce le informazioni in ordine alla stabilita' dell'equilibrio finanziario e, in caso di disavanzo, acquisisce le informazioni circa la struttura dello stesso e le prospettive di riassorbimento affinche' venga, nel tempo, salvaguardato l'equilibrio; f) verifica l'osservanza delle norme che presiedono alla formazione e all'impostazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo; g) esprime il parere sugli schemi degli atti deliberativi riguardanti il bilancio preventivo, l'assestamento e le altre variazioni del bilancio nonche' il rendiconto generale, attestandone la conformita' alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; h) effettua periodiche verifiche delle consistenze di Cassa e degli altri valori numerari od assimilati di proprieta' o in deposito, della tenuta delle scritture e degli altri registri obbligatori. 2. Il collegio redige apposita relazione da allegare agli schemi di cui all'articolo 12, comma 2, nella quale sono sintetizzati anche i risultati del controllo svolto durante l'esercizio. 3. I revisori dei conti della Cassa possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, concordati in seno al collegio. Di ogni verifica, ispezione e controllo, anche individuale, nonche' delle risultanze dell'esame collegiale dei bilanci preventivi e relative variazioni e dei conti consuntivi o bilanci d'esercizio e' redatto apposito verbale.