(Statuto-art. 10)
                              Art. 10. 
 
 
          Attribuzioni del collegio dei revisori dei conti 
 
    1. I1 collegio svolge  i  compiti  di  cui  all'articolo  20  del
decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, e in particolare: 
      a)  vigila  sull'osservanza  delle   disposizioni   di   legge,
statutarie e  regolamentari  della  Cassa,  nonche'  sull'adeguatezza
della struttura organizzativa della Cassa e sul rispetto dei principi
di corretta amministrazione; 
      b) vigila perche' le delibere comportanti spese abbiano effetto
nei limiti delle risorse finanziarie della Cassa; 
      c) verifica la corrispondenza  dei  dati  riportati  nel  conto
consuntivo o bilancio d'esercizio con quelli analitici desunti  dalla
contabilita' generale tenuta nel corso della gestione; 
      d)  verifica  la  loro  corretta   esposizione   in   bilancio,
l'esistenza delle attivita' e  passivita'  e  l'attendibilita'  delle
valutazioni di bilancio, la  correttezza  dei  risultati  finanziari,
economici e patrimoniali della gestione e l'esattezza e chiarezza dei
dati contabili presentati nei prospetti di bilancio  e  nei  relativi
allegati; 
      e) effettua le analisi necessarie e acquisisce le  informazioni
in ordine alla stabilita' dell'equilibrio finanziario e, in  caso  di
disavanzo, acquisisce le informazioni circa la struttura dello stesso
e le  prospettive  di  riassorbimento  affinche'  venga,  nel  tempo,
salvaguardato l'equilibrio; 
      f)  verifica  l'osservanza  delle  norme  che  presiedono  alla
formazione e all'impostazione del bilancio  preventivo  e  del  conto
consuntivo; 
      g) esprime il  parere  sugli  schemi  degli  atti  deliberativi
riguardanti  il  bilancio  preventivo,  l'assestamento  e  le   altre
variazioni del bilancio nonche' il rendiconto generale,  attestandone
la conformita' alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; 
      h) effettua periodiche verifiche delle consistenze di  Cassa  e
degli  altri  valori  numerari  od  assimilati  di  proprieta'  o  in
deposito,  della  tenuta  delle  scritture  e  degli  altri  registri
obbligatori. 
    2. Il collegio redige apposita relazione da allegare agli  schemi
di cui all'articolo 12, comma 2, nella quale sono sintetizzati  anche
i risultati del controllo svolto durante l'esercizio. 
    3. I revisori dei conti  della  Cassa  possono  procedere,  anche
individualmente, ad atti di ispezione e controllo, concordati in seno
al  collegio.  Di  ogni  verifica,  ispezione  e   controllo,   anche
individuale,  nonche'  delle  risultanze  dell'esame  collegiale  dei
bilanci preventivi e relative variazioni e  dei  conti  consuntivi  o
bilanci d'esercizio e' redatto apposito verbale.