(Statuto-art. 9)
                               Art. 9. 
 
 
          Composizione del collegio dei revisori dei conti 
 
    1. Il collegio, costituito con decreto del Ministro, e' composto: 
      a) dal presidente; 
      b) da un componente effettivo ed uno  supplente  designati  dal
Ministro dell'economia e delle finanze tra i dirigenti  o  funzionari
del Ministero dell'economia e  delle  finanze  -  Dipartimento  della
Ragioneria dello Stato; 
      c) da un componente  effettivo  ed  uno  supplente,  funzionari
dell'amministrazione della giustizia, proposti dal presidente. 
    2. Il presidente del collegio e' nominato  dal  Ministro  tra  le
persone, anche collocate in quiescenza, provenienti dai settori della
pubblica amministrazione, della ricerca, della docenza universitaria,
delle magistrature e dei ruoli degli  avvocati  e  procuratori  dello
Stato,  aventi  elevata  e  comprovata  qualificazione  professionale
idonea allo svolgimento  delle  funzioni  di  vigilanza  dell'organo,
tenuto  conto  della   particolare   specializzazione   professionale
conseguita. Il Ministro revoca il presidente per gravi motivi  o  per
gravi violazioni di legge. Nel caso di nomina di persona collocata in
quiescenza, trovano applicazioni i  limiti  di  cui  all'articolo  5,
comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito  dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. 
    3. Il collegio e' convocato dal presidente, anche su richiesta di
uno dei componenti, ogni qualvolta lo ritiene necessario  e  comunque
almeno ogni trimestre. Per la validita' delle delibere e'  necessaria
la presenza di almeno due  componenti,  compreso  il  presidente.  Le
delibere sono assunte a maggioranza dei presenti e in caso di parita'
di voti prevale quello espresso dal presidente. 
    4. Il collegio dura in carica cinque anni. I  componenti  possono
essere rinnovati per una sola volta. In caso di decesso, di revoca  o
di decadenza dei componenti del collegio di cui al comma  1,  lettere
b) e c),  subentrano  i  supplenti  e  la  durata  del  loro  mandato
corrisponde a quella dei componenti sostituiti.