Art. 9. Composizione del collegio dei revisori dei conti 1. Il collegio, costituito con decreto del Ministro, e' composto: a) dal presidente; b) da un componente effettivo ed uno supplente designati dal Ministro dell'economia e delle finanze tra i dirigenti o funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria dello Stato; c) da un componente effettivo ed uno supplente, funzionari dell'amministrazione della giustizia, proposti dal presidente. 2. Il presidente del collegio e' nominato dal Ministro tra le persone, anche collocate in quiescenza, provenienti dai settori della pubblica amministrazione, della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato, aventi elevata e comprovata qualificazione professionale idonea allo svolgimento delle funzioni di vigilanza dell'organo, tenuto conto della particolare specializzazione professionale conseguita. Il Ministro revoca il presidente per gravi motivi o per gravi violazioni di legge. Nel caso di nomina di persona collocata in quiescenza, trovano applicazioni i limiti di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. 3. Il collegio e' convocato dal presidente, anche su richiesta di uno dei componenti, ogni qualvolta lo ritiene necessario e comunque almeno ogni trimestre. Per la validita' delle delibere e' necessaria la presenza di almeno due componenti, compreso il presidente. Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti e in caso di parita' di voti prevale quello espresso dal presidente. 4. Il collegio dura in carica cinque anni. I componenti possono essere rinnovati per una sola volta. In caso di decesso, di revoca o di decadenza dei componenti del collegio di cui al comma 1, lettere b) e c), subentrano i supplenti e la durata del loro mandato corrisponde a quella dei componenti sostituiti.