(Allegato-art. 14)
 
                              Art. 14. 
 
(Stabilimento di succursali o di agenti collegati in altri Stati UE) 
 
  1. La SIM che intende prestare servizi e attivita' di investimento,
con o senza  servizi  accessori,  in  un  altro  Stato  UE,  mediante
stabilimento  di  succursali  o  agenti   collegati   stabiliti   nel
territorio dello  Stato  membro  ospitante,  trasmette  alla  Consob,
secondo le modalita' indicate agli articoli 13 e 14  del  regolamento
di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e  35,
paragrafo  12,  della  direttiva  2014/65/UE  ,   una   comunicazione
preventiva contenente le  informazioni  di  cui  all'articolo  6  del
regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione del  29  giugno
2016. 
 
  2.  La  Consob  verifica  la  completezza   e   correttezza   delle
informazioni fornite nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15
del regolamento di esecuzione emanato ai  sensi  degli  articoli  34,
paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 2014/65/UE. 
 
  3. La Consob, sentita la  Banca  d'Italia,  notifica  all'autorita'
competente dello Stato membro ospitante le informazioni oggetto della
comunicazione di cui al comma 1  in  conformita'  a  quanto  previsto
dagli articoli 16 e 17 del regolamento di esecuzione emanato ai sensi
degli articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo 12,  della  direttiva
2014/65/UE. 
 
  4. Dell'avvenuta notifica di cui al comma 3 e'  data  comunicazione
alla SIM interessata, secondo  quanto  previsto  dagli  articoli  16,
comma 2, e 17, comma 2, del  regolamento  di  esecuzione  emanato  ai
sensi degli articoli 34, paragrafo  9,  e  35,  paragrafo  12,  della
direttiva 2014/65/UE. Tale  comunicazione  e'  trasmessa  anche  alla
Banca d'Italia. 
 
  5. Qualora la Consob, sentita la Banca d'Italia, intenda  rifiutare
la notifica all'autorita' competente dello Stato membro ospitante per
motivi attinenti all'adeguatezza della struttura organizzativa o alla
situazione finanziaria, economica o patrimoniale della SIM, la stessa
comunica alla SIM i motivi del  suo  rifiuto  entro  sessanta  giorni
lavorativi dalla ricezione della comunicazione di  cui  al  comma  1,
completa di tutti gli elementi necessari. Tale  termine  puo'  essere
sospeso per un periodo non superiore a trenta giorni lavorativi. 
 
  6. La SIM puo' stabilire la succursale ovvero l'agente collegato  e
iniziare l'operativita' dopo aver ricevuto apposita comunicazione  da
parte dell'autorita' competente dello Stato membro  ospitante  o,  in
assenza di tale comunicazione, quando siano trascorsi due mesi  dalla
data di trasmissione alla SIM  della  comunicazione  da  parte  della
Consob prevista dal comma 4. 
 
  7. La  SIM  comunica  tempestivamente  alla  Consob  e  alla  Banca
d'Italia l'effettivo inizio  e  la  cessazione  dell'attivita'  della
succursale o dell'agente collegato.