Art. 14. (Stabilimento di succursali o di agenti collegati in altri Stati UE) 1. La SIM che intende prestare servizi e attivita' di investimento, con o senza servizi accessori, in un altro Stato UE, mediante stabilimento di succursali o agenti collegati stabiliti nel territorio dello Stato membro ospitante, trasmette alla Consob, secondo le modalita' indicate agli articoli 13 e 14 del regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 2014/65/UE , una comunicazione preventiva contenente le informazioni di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione del 29 giugno 2016. 2. La Consob verifica la completezza e correttezza delle informazioni fornite nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15 del regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 2014/65/UE. 3. La Consob, sentita la Banca d'Italia, notifica all'autorita' competente dello Stato membro ospitante le informazioni oggetto della comunicazione di cui al comma 1 in conformita' a quanto previsto dagli articoli 16 e 17 del regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 2014/65/UE. 4. Dell'avvenuta notifica di cui al comma 3 e' data comunicazione alla SIM interessata, secondo quanto previsto dagli articoli 16, comma 2, e 17, comma 2, del regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 2014/65/UE. Tale comunicazione e' trasmessa anche alla Banca d'Italia. 5. Qualora la Consob, sentita la Banca d'Italia, intenda rifiutare la notifica all'autorita' competente dello Stato membro ospitante per motivi attinenti all'adeguatezza della struttura organizzativa o alla situazione finanziaria, economica o patrimoniale della SIM, la stessa comunica alla SIM i motivi del suo rifiuto entro sessanta giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, completa di tutti gli elementi necessari. Tale termine puo' essere sospeso per un periodo non superiore a trenta giorni lavorativi. 6. La SIM puo' stabilire la succursale ovvero l'agente collegato e iniziare l'operativita' dopo aver ricevuto apposita comunicazione da parte dell'autorita' competente dello Stato membro ospitante o, in assenza di tale comunicazione, quando siano trascorsi due mesi dalla data di trasmissione alla SIM della comunicazione da parte della Consob prevista dal comma 4. 7. La SIM comunica tempestivamente alla Consob e alla Banca d'Italia l'effettivo inizio e la cessazione dell'attivita' della succursale o dell'agente collegato.