Art. 15. (Modifiche delle informazioni relative alla succursale o all'agente collegato) 1. La SIM comunica alla Consob, secondo le modalita' indicate agli articoli 18 e 19 del regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 2014/65/UE, ogni modifica delle informazioni di cui all'articolo 14, comma 1, almeno un mese prima di attuare la modifica, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione del 29 giugno 2016. 2. La Consob comunica all'autorita' competente dello Stato membro ospitante le informazioni oggetto della comunicazione di cui al comma 1 in conformita' a quanto previsto dagli articoli 20 e 21 del regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 2014/65/UE.