(Allegato-art. 15)
 
                              Art. 15. 
 
(Modifiche delle informazioni relative alla succursale  o  all'agente
                             collegato) 
 
  1. La SIM comunica alla Consob, secondo le modalita' indicate  agli
articoli 18 e 19 del regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli
articoli 34,  paragrafo  9,  e  35,  paragrafo  12,  della  direttiva
2014/65/UE, ogni modifica delle informazioni di cui all'articolo  14,
comma 1, almeno un mese prima di attuare la modifica, in  conformita'
a quanto previsto  dall'articolo  7  del  regolamento  delegato  (UE)
2017/1018 della Commissione del 29 giugno 2016. 
 
  2. La Consob comunica all'autorita' competente dello  Stato  membro
ospitante le informazioni oggetto della comunicazione di cui al comma
1 in conformita' a  quanto  previsto  dagli  articoli  20  e  21  del
regolamento  di  esecuzione  emanato  ai  sensi  degli  articoli  34,
paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 2014/65/UE.