Art. 16. (Prestazione di servizi e attivita' di investimento in altri Stati UE in regime di libera prestazione di servizi) 1. La SIM che intende prestare servizi e attivita' di investimento, con o senza servizi accessori, in altri Stati UE in regime di libera prestazione di servizi, anche mediante l'impiego di agenti collegati stabiliti in Italia, trasmette alla Consob, secondo le modalita' indicate all'articolo 4 del regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 2014/65/UE, una comunicazione preventiva contenente le informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione del 29 giugno 2016. 2. La Consob verifica la completezza e correttezza delle informazioni fornite nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 2014/65/UE. 3. La Consob, sentita la Banca d'Italia, notifica all'autorita' competente dello Stato membro ospitante le informazioni oggetto della comunicazione di cui al comma 1 in conformita' a quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 2014/65/UE. 4. Dell'avvenuta notifica di cui al comma 3 e' data comunicazione alla SIM interessata, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 2014/65/UE. Tale comunicazione e' trasmessa anche alla Banca d'Italia. 5. La SIM puo' iniziare l'operativita' dopo aver ricevuto dalla Consob la comunicazione di cui al comma 4.