(Allegato-art. 16)
 
                              Art. 16. 
 
(Prestazione di servizi e attivita' di investimento in altri Stati UE
             in regime di libera prestazione di servizi) 
 
  1. La SIM che intende prestare servizi e attivita' di investimento,
con o senza servizi accessori, in altri Stati UE in regime di  libera
prestazione di servizi, anche mediante l'impiego di agenti  collegati
stabiliti in Italia, trasmette  alla  Consob,  secondo  le  modalita'
indicate all'articolo 4 del  regolamento  di  esecuzione  emanato  ai
sensi degli articoli 34, paragrafo  9,  e  35,  paragrafo  12,  della
direttiva 2014/65/UE,  una  comunicazione  preventiva  contenente  le
informazioni di cui all'articolo  3  del  regolamento  delegato  (UE)
2017/1018 della Commissione del 29 giugno 2016. 
 
  2.  La  Consob  verifica  la  completezza   e   correttezza   delle
informazioni fornite nel rispetto di quanto previsto dall'articolo  5
del regolamento di esecuzione emanato ai  sensi  degli  articoli  34,
paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 2014/65/UE. 
 
  3. La Consob, sentita la  Banca  d'Italia,  notifica  all'autorita'
competente dello Stato membro ospitante le informazioni oggetto della
comunicazione di cui al comma 1  in  conformita'  a  quanto  previsto
dall'articolo 6 del regolamento di esecuzione emanato ai sensi  degli
articoli 34,  paragrafo  9,  e  35,  paragrafo  12,  della  direttiva
2014/65/UE. 
 
  4. Dell'avvenuta notifica di cui al comma 3 e'  data  comunicazione
alla SIM interessata, secondo quanto previsto dall'articolo 6,  comma
2, del regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli  34,
paragrafo 9, e 35, paragrafo 12,  della  direttiva  2014/65/UE.  Tale
comunicazione e' trasmessa anche alla Banca d'Italia. 
 
  5. La SIM puo' iniziare l'operativita'  dopo  aver  ricevuto  dalla
Consob la comunicazione di cui al comma 4.