Art. 17. (Modifiche delle informazioni relative ai servizi e alle attivita' di investimento) 1. La SIM comunica alla Consob ogni modifica delle informazioni di cui all'articolo 16, almeno un mese prima di attuare la modifica, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione del 29 giugno 2016 e secondo le modalita' indicate all'articolo 7 del regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 2014/65/UE. 2. La Consob comunica all'autorita' competente dello Stato membro ospitante le informazioni oggetto della comunicazione di cui al comma 1 in conformita' a quanto previsto dall'articolo 8 del regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 2014/65/UE.