(Allegato-art. 17)
 
                              Art. 17. 
 
(Modifiche delle informazioni relative ai servizi e alle attivita' di
                            investimento) 
 
  1. La SIM comunica alla Consob ogni modifica delle informazioni  di
cui all'articolo 16, almeno un mese prima di attuare la modifica,  in
conformita'  a  quanto  previsto  dall'articolo  4  del   regolamento
delegato (UE) 2017/1018  della  Commissione  del  29  giugno  2016  e
secondo le modalita'  indicate  all'articolo  7  del  regolamento  di
esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34,  paragrafo  9,  e  35,
paragrafo 12, della direttiva 2014/65/UE. 
 
  2. La Consob comunica all'autorita' competente dello  Stato  membro
ospitante le informazioni oggetto della comunicazione di cui al comma
1 in conformita' a quanto previsto dall'articolo 8 del regolamento di
esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34,  paragrafo  9,  e  35,
paragrafo 12, della direttiva 2014/65/UE.