(Allegato-art. 18)
 
                              Art. 18. 
 
            (Stabilimento di succursali in Stati non UE) 
 
  1. La SIM che intende stabilire succursali in Stati non UE presenta
alla Consob una domanda  di  autorizzazione  contenente  le  seguenti
informazioni: 
 
  a) lo Stato estero nel cui territorio la SIM intende stabilire  una
succursale; 
 
  b) l'inquadramento dell'iniziativa nella complessiva  strategia  di
espansione all'estero della SIM; 
 
  c) l'attivita' che la SIM intende effettuare nello Stato ospitante,
la struttura organizzativa che assumera' la succursale (organigramma,
risorse umane,  sistemi  informativi),  e  l'impatto  dell'iniziativa
sulla struttura organizzativa della SIM; 
 
  d) il recapito della succursale nello Stato  estero,  ovvero  della
sede principale (qualora la succursale si articoli in  piu'  sedi  di
attivita'), dove possono essere richiesti i documenti; 
 
  e)  i  nominativi  e  un  curriculum  informativo   dei   dirigenti
responsabili della succursale; 
 
  f)  l'ammontare  del  fondo  di  dotazione  della  succursale,  ove
richiesto. 
 
  2. La Consob, entro dieci giorni lavorativi dal  ricevimento  della
domanda di autorizzazione, verifica la  completezza  della  stessa  e
comunica alla societa' la documentazione eventualmente mancante,  che
deve essere inoltrata alla Consob entro trenta giorni lavorativi  dal
ricevimento della comunicazione  a  pena  di  inammissibilita'  della
domanda. 
 
  3. La domanda  prende  data  dal  giorno  della  sua  presentazione
ovvero,  in  caso  di  documentazione  incompleta,  da   quello   del
completamento della documentazione. 
 
  4. La Consob, sentita la Banca d'Italia, delibera sulla domanda  di
autorizzazione entro novanta giorni lavorativi dalla ricezione  della
stessa. 
 
  5. Le modificazioni  degli  elementi  contenuti  nella  domanda  di
autorizzazione, che intervengono  nel  corso  dell'istruttoria,  sono
portate a conoscenza della Consob senza indugio. 
 
  6. La Consob puo' chiedere ulteriori elementi informativi: 
 
  a) alla societa' richiedente; 
 
  b) a coloro che svolgono funzioni di amministrazione  o  controllo,
ai direttori generali e ai soci della societa' richiedente; 
 
  c) a qualunque altro soggetto, anche estero. 
 
  7.  La   Consob   puo'   richiedere   un   parere   sull'iniziativa
all'autorita' competente del paese ospitante. 
 
  8. La Consob rilascia l'autorizzazione al ricorrere delle  seguenti
condizioni: 
 
  a) esistenza nello Stato ospitante di  una  legislazione  e  di  un
sistema di vigilanza adeguati; 
 
  b) esistenza di apposite intese di collaborazione tra la  Consob  e
la Banca d'Italia e le competenti  autorita'  dello  Stato  ospitante
volte, tra l'altro, ad agevolare l'accesso alle informazioni da parte
della Consob e della Banca d'Italia anche  attraverso  l'espletamento
di controlli in loco; 
 
  c) possibilita' di agevole accesso da parte dell'impresa madre alle
informazioni della succursale; 
 
  d) adeguatezza della struttura  organizzativa  e  della  situazione
finanziaria, economica e patrimoniale della SIM.  Le  valutazioni  in
materia di organizzazione tengono conto  delle  maggiori  difficolta'
che le SIM possono incontrare nel garantire l'efficacia dei controlli
interni su una succursale all'estero. 
 
  9. La Consob comunica alla SIM interessata i motivi per il  mancato
rilascio dell'autorizzazione. 
 
  10. La SIM comunica tempestivamente alla Consob l'effettivo  inizio
e la cessazione dell'attivita' della succursale. 
 
  11. La  Consob  comunica  alla  Banca  d'Italia  le  autorizzazioni
rilasciate. 
 
  12. La SIM autorizzata ai sensi del  comma  8  opera  nel  rispetto
delle disposizioni vigenti nel paese ospitante.