Art. 18. (Stabilimento di succursali in Stati non UE) 1. La SIM che intende stabilire succursali in Stati non UE presenta alla Consob una domanda di autorizzazione contenente le seguenti informazioni: a) lo Stato estero nel cui territorio la SIM intende stabilire una succursale; b) l'inquadramento dell'iniziativa nella complessiva strategia di espansione all'estero della SIM; c) l'attivita' che la SIM intende effettuare nello Stato ospitante, la struttura organizzativa che assumera' la succursale (organigramma, risorse umane, sistemi informativi), e l'impatto dell'iniziativa sulla struttura organizzativa della SIM; d) il recapito della succursale nello Stato estero, ovvero della sede principale (qualora la succursale si articoli in piu' sedi di attivita'), dove possono essere richiesti i documenti; e) i nominativi e un curriculum informativo dei dirigenti responsabili della succursale; f) l'ammontare del fondo di dotazione della succursale, ove richiesto. 2. La Consob, entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di autorizzazione, verifica la completezza della stessa e comunica alla societa' la documentazione eventualmente mancante, che deve essere inoltrata alla Consob entro trenta giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione a pena di inammissibilita' della domanda. 3. La domanda prende data dal giorno della sua presentazione ovvero, in caso di documentazione incompleta, da quello del completamento della documentazione. 4. La Consob, sentita la Banca d'Italia, delibera sulla domanda di autorizzazione entro novanta giorni lavorativi dalla ricezione della stessa. 5. Le modificazioni degli elementi contenuti nella domanda di autorizzazione, che intervengono nel corso dell'istruttoria, sono portate a conoscenza della Consob senza indugio. 6. La Consob puo' chiedere ulteriori elementi informativi: a) alla societa' richiedente; b) a coloro che svolgono funzioni di amministrazione o controllo, ai direttori generali e ai soci della societa' richiedente; c) a qualunque altro soggetto, anche estero. 7. La Consob puo' richiedere un parere sull'iniziativa all'autorita' competente del paese ospitante. 8. La Consob rilascia l'autorizzazione al ricorrere delle seguenti condizioni: a) esistenza nello Stato ospitante di una legislazione e di un sistema di vigilanza adeguati; b) esistenza di apposite intese di collaborazione tra la Consob e la Banca d'Italia e le competenti autorita' dello Stato ospitante volte, tra l'altro, ad agevolare l'accesso alle informazioni da parte della Consob e della Banca d'Italia anche attraverso l'espletamento di controlli in loco; c) possibilita' di agevole accesso da parte dell'impresa madre alle informazioni della succursale; d) adeguatezza della struttura organizzativa e della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della SIM. Le valutazioni in materia di organizzazione tengono conto delle maggiori difficolta' che le SIM possono incontrare nel garantire l'efficacia dei controlli interni su una succursale all'estero. 9. La Consob comunica alla SIM interessata i motivi per il mancato rilascio dell'autorizzazione. 10. La SIM comunica tempestivamente alla Consob l'effettivo inizio e la cessazione dell'attivita' della succursale. 11. La Consob comunica alla Banca d'Italia le autorizzazioni rilasciate. 12. La SIM autorizzata ai sensi del comma 8 opera nel rispetto delle disposizioni vigenti nel paese ospitante.