Art. 19. (Sospensione e interruzione dei termini dell'istruttoria) 1. Il termine di conclusione del procedimento di cui all'articolo 18, comma 4, e' sospeso: a) nelle ipotesi di cui all'articolo 18, comma 6, dalla data di invio della richiesta degli elementi informativi, fino alla data di ricezione da parte della Consob di tali elementi; b) nelle ipotesi di cui all'articolo 18, comma 7, dalla data di invio della richiesta di parere, fino alla data di ricezione da parte della Consob di tale parere; c) nell'ipotesi in cui siano in corso accertamenti di vigilanza nei confronti della SIM rilevanti ai fini dell'istruttoria, per il tempo necessario al compimento degli accertamenti. 2. Nell'ipotesi di cui all'articolo 18, comma 5, il termine di conclusione del procedimento di cui al comma 4 del medesimo articolo e' interrotto dalla data di ricevimento della comunicazione concernente le modificazioni intervenute e ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento da parte della Consob della relativa documentazione. 3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, la Consob da' comunicazione agli interessati dell'inizio e del termine della sospensione o dell'interruzione dell'istruttoria. 4. Nell'ipotesi di cui all'articolo 18, comma 6, lettera a), il procedimento si estingue ove la societa' istante non invii gli elementi informativi richiesti entro il termine fissato a tal fine dalla Consob.