(Allegato-art. 20)
 
                              Art. 20. 
 
(Modifiche delle informazioni relative alle succursali  stabilite  in
                            Stati non UE) 
 
  1. La SIM comunica preventivamente alla Consob  ogni  modifica  che
intende apportare alle informazioni di cui all'articolo 18, comma  1,
lettere c), d) ed e). 
 
  2. La SIM puo' dare attuazione alle modifiche comunicate  trascorsi
sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione  da  parte  della
Consob.