Art. 20. (Modifiche delle informazioni relative alle succursali stabilite in Stati non UE) 1. La SIM comunica preventivamente alla Consob ogni modifica che intende apportare alle informazioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettere c), d) ed e). 2. La SIM puo' dare attuazione alle modifiche comunicate trascorsi sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione da parte della Consob.