(Allegato-art. 21)
 
                              Art. 21. 
 
(Prestazione di servizi e attivita' di investimento in Stati  non  UE
             in regime di libera prestazione di servizi) 
 
  1. La SIM che intende operare in uno Stato  non  UE  in  regime  di
libera prestazione di servizi presenta alla  Consob  una  domanda  di
autorizzazione contenente le seguenti informazioni: 
 
  a) lo Stato in cui la SIM intende esercitare la propria attivita'; 
 
  b) un programma di attivita' nel quale sono indicati i servizi  che
la SIM intende prestare nel paese ospitante; 
 
  c) le modalita' con le quali la SIM intende operare. 
 
  2. La Consob, entro dieci giorni lavorativi dal  ricevimento  della
domanda di autorizzazione, verifica la  completezza  della  stessa  e
comunica alla societa' la documentazione eventualmente mancante,  che
deve essere inoltrata alla Consob entro trenta giorni lavorativi  dal
ricevimento della comunicazione  a  pena  di  inammissibilita'  della
domanda. 
 
  3. La domanda  prende  data  dal  giorno  della  sua  presentazione
ovvero,  in  caso  di  documentazione  incompleta,  da   quello   del
completamento della documentazione. 
 
  4. La Consob delibera sulla domanda  di  autorizzazione  presentata
dalla SIM istante,  sentita  la  Banca  d'Italia,  entro  il  termine
massimo di sessanta giorni lavorativi dalla ricezione della stessa. 
 
  5. Le modificazioni  degli  elementi  contenuti  nella  domanda  di
autorizzazione, che intervengono  nel  corso  dell'istruttoria,  sono
portate a conoscenza della Consob senza indugio. 
 
  6. La Consob puo' chiedere ulteriori elementi informativi: 
 
  a) alla societa' richiedente; 
 
  b) a coloro che svolgono funzioni di amministrazione  o  controllo,
ai direttori generali e ai soci della societa' richiedente; 
 
  c) a qualunque altro soggetto, anche estero. 
 
  7.  La   Consob   puo'   richiedere   un   parere   sull'iniziativa
all'autorita' competente del paese ospitante. 
 
  8. La Consob rilascia l'autorizzazione al ricorrere delle  seguenti
condizioni: 
 
  a) esistenza nel paese  ospitante  di  una  legislazione  e  di  un
sistema di vigilanza adeguati; 
 
  b) esistenza di apposite intese di collaborazione tra la  Consob  e
la Banca d'Italia e le competenti autorita' dello Stato estero; 
 
  c) adeguatezza della struttura  organizzativa  e  della  situazione
finanziaria, economica e patrimoniale della SIM. 
 
  9. La Consob comunica alla SIM interessata i motivi per il  mancato
rilascio dell'autorizzazione. 
 
  10. La SIM autorizzata ai sensi del  comma  8  opera  nel  rispetto
delle disposizioni vigenti nel paese ospitante.