(Allegato-art. 22)
 
                              Art. 22. 
 
      (Sospensione e interruzione dei termini dell'istruttoria) 
 
  1. Il termine di conclusione del procedimento di  cui  all'articolo
21, comma 4, e' sospeso: 
 
  a) nelle ipotesi di cui all'articolo 21, comma  6,  dalla  data  di
invio della richiesta degli elementi informativi, fino alla  data  di
ricezione da parte della Consob di tali elementi; 
 
  b) nelle ipotesi di cui all'articolo 21, comma  7,  dalla  data  di
invio della richiesta di parere, fino alla data di ricezione da parte
della Consob di tale parere; 
 
  c) nell'ipotesi in cui siano in corso accertamenti di vigilanza nei
confronti della SIM rilevanti ai fini dell'istruttoria, per il  tempo
necessario al compimento degli accertamenti. 
 
  2. Nell'ipotesi di cui all'articolo 21,  comma  5,  il  termine  di
conclusione del procedimento di cui al comma 4 del medesimo  articolo
e'  interrotto  dalla  data  di   ricevimento   della   comunicazione
concernente le modificazioni intervenute  e  ricomincia  a  decorrere
dalla data di  ricevimento  da  parte  della  Consob  della  relativa
documentazione. 
 
  3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, la Consob da' comunicazione
agli interessati  dell'inizio  e  del  termine  della  sospensione  o
dell'interruzione dell'istruttoria. 
 
  4. Nell'ipotesi di cui all'articolo 21, comma  6,  lettera  a),  il
procedimento si estingue  ove  la  societa'  istante  non  invii  gli
elementi informativi richiesti entro il termine fissato  a  tal  fine
dalla Consob.