Art. 24. (Apertura di uffici di rappresentanza) 1. La SIM puo' aprire in altri Stati UE e in Stati non UE uffici di rappresentanza. 2. L'apertura di uffici di rappresentanza all'estero e' sottoposta alle procedure previste dall'autorita' competente del paese ospitante. 3. La SIM comunica tempestivamente alla Consob l'inizio dell'attivita' dell'ufficio di rappresentanza, indicando lo Stato estero di insediamento, il recapito dell'ufficio e l'attivita' svolta dallo stesso. 4. La SIM comunica tempestivamente alla Consob la cessazione dell'ufficio di rappresentanza.