(Allegato-art. 24)
 
                              Art. 24. 
 
               (Apertura di uffici di rappresentanza) 
 
  1. La SIM puo' aprire in altri Stati UE e in Stati non UE uffici di
rappresentanza. 
 
  2. L'apertura di uffici di rappresentanza all'estero e'  sottoposta
alle  procedure  previste   dall'autorita'   competente   del   paese
ospitante. 
 
  3.  La  SIM   comunica   tempestivamente   alla   Consob   l'inizio
dell'attivita' dell'ufficio di  rappresentanza,  indicando  lo  Stato
estero di insediamento, il recapito dell'ufficio e l'attivita' svolta
dallo stesso. 
 
  4. La  SIM  comunica  tempestivamente  alla  Consob  la  cessazione
dell'ufficio di rappresentanza.