(Statuto-art. 24)
                              Art. 24. 
                       Procedura di esclusione 
 
    1. Il Fondo avvia la procedura di esclusione  nei  confronti  dei
soggetti aderenti nei casi di: 
      a) mancata comunicazione  dei  dati  di  cui  all'art.  20  e/o
mancato versamento  dei  contributi  a  copertura  finanziaria  degli
interventi istituzionali e delle quote di cui agli articoli 21 e  22,
decorso il termine di tre mesi dalla scadenza dell'adempimento; 
      b) mancato versamento del contributo annuale a copertura  delle
spese di funzionamento e delle sanzioni di cui agli articoli 18 e 27,
decorso il termine di tre mesi dalla scadenza dell'adempimento. 
    2. Al verificarsi delle ipotesi di  cui  al  comma  1,  il  Fondo
contesta  al  soggetto  aderente  l'inadempimento  nel  rispetto  dei
termini e delle forme di cui  al  decreto  ministeriale  14  novembre
1997, n.  485,  secondo  le  modalita'  specificate  nel  regolamento
operativo. 
    3. L'esclusione e' deliberata  dal  Comitato  di  gestione  e  ha
efficacia dalla data di  ricezione  della  comunicazione  del  Fondo,
inviata a mezzo posta elettronica certificata con  firma  digitale  o
comunque   con   mezzi   che   garantiscano   l'autenticita'    della
sottoscrizione e la prova dell'avvenuto ricevimento. 
    4. Nel corso della procedura di esclusione il  soggetto  aderente
e' tenuto all'adempimento degli obblighi statutari. 
    5. Dalla data di avvio della procedura di esclusione il  soggetto
aderente e' ammesso a  partecipare  all'Assemblea  senza  diritto  di
voto. I suoi esponenti cessano d'ufficio  dagli  eventuali  incarichi
negli Organi del Fondo. 
    6. L'esclusione deve essere pubblicizzata con le modalita' di cui
all'art. 23, commi 5 e 6. 
    7.  Il  soggetto  escluso  e'  comunque  tenuto   agli   obblighi
specificamente previsti nel regolamento operativo. 
    8. In ogni caso, la procedura di esclusione del soggetto aderente
di cui al presente articolo cessa ove il medesimo  soggetto  aderente
adempia ai propri obblighi statutari nel corso  del  procedimento  di
esclusione avviato dal Fondo  a  suo  carico,  fatta  salva  comunque
l'applicazione delle sanzioni indicate nel regolamento operativo.