Art. 24. Procedura di esclusione 1. Il Fondo avvia la procedura di esclusione nei confronti dei soggetti aderenti nei casi di: a) mancata comunicazione dei dati di cui all'art. 20 e/o mancato versamento dei contributi a copertura finanziaria degli interventi istituzionali e delle quote di cui agli articoli 21 e 22, decorso il termine di tre mesi dalla scadenza dell'adempimento; b) mancato versamento del contributo annuale a copertura delle spese di funzionamento e delle sanzioni di cui agli articoli 18 e 27, decorso il termine di tre mesi dalla scadenza dell'adempimento. 2. Al verificarsi delle ipotesi di cui al comma 1, il Fondo contesta al soggetto aderente l'inadempimento nel rispetto dei termini e delle forme di cui al decreto ministeriale 14 novembre 1997, n. 485, secondo le modalita' specificate nel regolamento operativo. 3. L'esclusione e' deliberata dal Comitato di gestione e ha efficacia dalla data di ricezione della comunicazione del Fondo, inviata a mezzo posta elettronica certificata con firma digitale o comunque con mezzi che garantiscano l'autenticita' della sottoscrizione e la prova dell'avvenuto ricevimento. 4. Nel corso della procedura di esclusione il soggetto aderente e' tenuto all'adempimento degli obblighi statutari. 5. Dalla data di avvio della procedura di esclusione il soggetto aderente e' ammesso a partecipare all'Assemblea senza diritto di voto. I suoi esponenti cessano d'ufficio dagli eventuali incarichi negli Organi del Fondo. 6. L'esclusione deve essere pubblicizzata con le modalita' di cui all'art. 23, commi 5 e 6. 7. Il soggetto escluso e' comunque tenuto agli obblighi specificamente previsti nel regolamento operativo. 8. In ogni caso, la procedura di esclusione del soggetto aderente di cui al presente articolo cessa ove il medesimo soggetto aderente adempia ai propri obblighi statutari nel corso del procedimento di esclusione avviato dal Fondo a suo carico, fatta salva comunque l'applicazione delle sanzioni indicate nel regolamento operativo.