(Statuto-art. 26)
                              Art. 26. 
                          Recesso dal Fondo 
 
    1. I  soggetti  aderenti  su  base  volontaria  possono  recedere
dall'adesione al Fondo. Il recesso deve essere  comunicato  al  Fondo
con comunicazione sottoscritta con firma  digitale  o  autografa  dal
legale  rappresentante,  e  inviata   a   mezzo   posta   elettronica
certificata  o  comunque  con  mezzi  che   garantiscano   la   prova
dell'avvenuto ricevimento. Contestualmente, il soggetto aderente e il
Fondo informano il Ministero dell'economia e delle finanze, la  Banca
d'Italia e la Consob. 
    2. Il  recesso  ha  efficacia  dalla  data  in  cui  la  relativa
comunicazione perviene al Fondo. Il  soggetto  aderente  e'  comunque
tenuto all'adempimento degli  obblighi  specificamente  previsti  nel
regolamento operativo. 
    3. Dalla data in cui ha efficacia il recesso, gli  esponenti  del
soggetto  di  cui  al  comma  1  cessano  d'ufficio  dagli  eventuali
incarichi negli Organi del Fondo. 
    4. Il recesso e' pubblicizzato con le modalita' di  cui  all'art.
23, commi 5 e 6.