(Allegato-art. 22)
                              Art. 22. 
                          Orario di lavoro 
 
    1. L'orario ordinario di lavoro e' di 36 ore  settimanali  ed  e'
funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico. Ai sensi
di quanto disposto dalle disposizioni legislative  vigenti,  l'orario
di lavoro e' articolato su cinque giorni, fatte salve le esigenze dei
servizi da erogarsi con  carattere  di  continuita',  che  richiedono
orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana o
che presentino particolari esigenze di collegamento con le  strutture
di altri uffici pubblici. 
    2. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo  n.  66
del 2003, la durata dell'orario di lavoro non puo' superare la  media
delle 48  ore  settimanali,  comprensive  del  lavoro  straordinario,
calcolata con riferimento ad un arco temporale di sei mesi. 
    3. Al fine dell'armonizzazione dello svolgimento dei servizi  con
le esigenze complessive degli utenti, le articolazioni dell'orario di
lavoro sono determinate dall'ente, nel rispetto della  disciplina  in
materia di relazioni sindacali di cui al titolo II, tenendo conto dei
seguenti criteri: 
      ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane; 
      miglioramento della qualita' delle prestazioni; 
      ampliamento della fruibilita' dei servizi da parte dell'utenza; 
      miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre
amministrazioni. 
    4. Nel rispetto di quanto previsto dai precedenti commi,  per  la
realizzazione dei suddetti criteri possono pertanto essere  adottate,
anche coesistendo, le sottoindicate tipologie di orario: 
      a) orario flessibile: si realizza con la  previsione  di  fasce
temporali entro le quali sono consentiti l'inizio ed il termine della
prestazione lavorativa giornaliera, secondo quanto previsto  all'art.
27; 
      b) turnazioni:  che  consistono  nella  rotazione  ciclica  dei
dipendenti  in  articolazioni   orarie   prestabilite,   secondo   la
disciplina dell'art. 23; 
      c)   orario   multiperiodale:   consiste   nel   ricorso   alla
programmazione di calendari  di  lavoro  plurisettimanali  con  orari
superiori o inferiori alle trentasei ore settimanali nel rispetto del
monte ore previsto, secondo le previsioni dell'art. 25. 
    5. E' comunque possibile l'utilizzazione programmata di tutte  le
tipologie, di cui  al  comma  4,  al  fine  di  favorire  la  massima
flessibilita' nella gestione dell'organizzazione  del  lavoro  e  dei
servizi. 
    6. Il lavoratore ha diritto ad un periodo di  riposo  consecutivo
giornaliero non inferiore a 11 ore  per  il  recupero  delle  energie
psicofisiche. 
    7. Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei
ore, deve essere previsto un intervallo per pausa,  non  inferiore  a
trenta minuti, ai sensi dell'art. 26. 
    8. L'osservanza dell'orario di lavoro da parte dei dipendenti  e'
accertata mediante controlli di tipo automatico.