Art. 25.
Periodo di prova
1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato e'
soggetto ad un periodo di prova, la cui durata e' stabilita come
segue:
a. due mesi per i dipendenti inquadrati nella categoria A e B;
b. sei mesi per le restanti categorie.
2. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene
conto del solo servizio effettivamente prestato.
3. Il periodo di prova e' sospeso in caso di assenza per malattia
e negli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal CCNL. In
tal caso il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un
periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto e' risolto.
In tale periodo, al dipendente compete lo stesso trattamento
economico previsto per il personale non in prova. In caso di
infortunio sul lavoro, malattia professionale o malattia per causa di
servizio si applica l'art. 44.
4. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del
comma 3, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per
le corrispondenti assenze del personale non in prova.
5. Decorsa la meta' del periodo di prova di cui al comma 1, nel
restante periodo ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto in
qualsiasi momento senza obbligo di preavviso ne' di indennita'
sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti
dai commi 3 e 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione
alla controparte. Il recesso dell'Azienda o Ente deve essere
motivato.
6. Il periodo di prova non puo' essere rinnovato o prorogato alla
scadenza.
7. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro
sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende
confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianita' dal
giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
8. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino
all'ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della
tredicesima mensilita' ove maturati.
9. Il dipendente proveniente dalla stessa azienda o ente durante
il periodo di prova ha diritto alla conservazione del posto e, in
caso di mancato superamento della stessa, e' reintegrato, a domanda,
nella categoria e profilo professionale di provenienza.
10. Al dipendente gia' in servizio a tempo indeterminato presso
un'azienda o ente del comparto, vincitore di concorso presso altra
amministrazione anche di diverso comparto, puo' essere concesso un
periodo di aspettativa senza retribuzione e decorrenza
dell'anzianita', per la durata del periodo di prova, di cui al
presente articolo, ai sensi dell'art. 12, comma 8, lett. a) del CCNL
integrativo del 20 settembre 2001 (Aspettativa).
11. Durante il periodo di prova, l'azienda o ente puo' adottare
iniziative per la formazione del personale neo-assunto. Il dipendente
puo' essere applicato a piu' servizi dell'azienda o ente presso cui
svolge il periodo di prova, ferma restando la sua utilizzazione in
mansioni proprie della qualifica di appartenenza.
12. Sono esonerati dal periodo di prova i dipendenti delle
Aziende ed Enti del comparto che lo abbiano gia' superato nella
medesima categoria, profilo e disciplina, ove prevista.
13. Possono essere inoltre esonerati dal periodo di prova i
dipendenti che abbiano gia' svolto periodi di rapporto di lavoro,
anche a tempo determinato, nel medesimo o corrispondente profilo,
anche in altre amministrazioni pubbliche.
14. In tutti i casi di assunzioni a tempo determinato per
esigenze straordinarie e, in generale, quando per la brevita' del
rapporto a termine non sia possibile applicare il disposto dell'art.
24, comma 5, il contratto e' stipulato con riserva di acquisizione
dei documenti prescritti dalla normativa vigente. Nel caso che il
dipendente non li presenti nel termine prescritto o che non risulti
in possesso dei requisiti previsti per l'assunzione, il rapporto e'
risolto con effetto immediato, salva l'applicazione dell'art. 2126
c.c.