Art. 26.
Ricostituzione del rapporto di lavoro
1. Il dipendente che abbia interrotto il rapporto di lavoro per
proprio recesso o per motivi di salute puo' richiedere, entro cinque
anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, la
ricostituzione dello stesso.
2. L'azienda si pronuncia motivatamente entro sessanta giorni
dalla richiesta; in caso di accoglimento il dipendente e' ricollocato
nella categoria e profilo rivestiti al momento delle dimissioni,
secondo il sistema di classificazione applicato nell'azienda all'atto
della ricostituzione del rapporto di lavoro. Allo stesso e'
attribuito il trattamento economico iniziale del profilo, con
esclusione delle fasce retributive e della R.I.A. a suo tempo
eventualmente maturate.
3. La stessa facolta' di cui al comma 1 e' data al dipendente,
senza limiti temporali, nei casi previsti dalle disposizioni di legge
relative all'accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in
correlazione al riacquisto della cittadinanza italiana o di uno dei
paesi dell'Unione europea.
4. Nei casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del
rapporto di lavoro e', in ogni caso, subordinata alla disponibilita'
del corrispondente posto nella dotazione organica dell'azienda ed al
mantenimento del possesso dei requisiti generali per l'assunzione da
parte del richiedente nonche' all'accertamento dell'idoneita' fisica
se la cessazione del rapporto sia stata causata da motivi di salute.
5. Qualora il dipendente riammesso goda gia' di trattamento
pensionistico si applicano le vigenti disposizioni in materia di
riunione di servizi e di divieto di cumulo. Allo stesso, fatte salve
le indennita' percepite agli effetti del trattamento di previdenza
per il periodo di servizio prestato prima della ricostituzione del
rapporto di lavoro, si applica l'art. 46 del CCNL integrativo del 20
settembre 2001 (Trattamento di fine rapporto di lavoro).
6. E' confermata la disapplicazione dell'art. 59 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 761/1979.