Art. 25. Strutture 1. I Dipartimenti sono le strutture cui e' demandata l'organizzazione e la gestione delle attivita' di ricerca scientifica e didattica. 2. I dipartimenti possono proporre la costituzione di Scuole con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attivita' formative e di gestione dei servizi comuni. 3. I dipartimenti possono costituire Centri interdipartimentali e interuniversitari di ricerca nonche' Centri di eccellenza. Possono costituire anche Organismi associativi aperti alla partecipazione di altre Universita' e di altri enti pubblici e privati, italiani ed internazionali.