(Allegato-art. 26)
                              Art. 26. 
                            Dipartimento 
 
    1. L'Universita'  si  articola  in  dipartimenti.  Ad  essi  sono
attribuite le funzioni finalizzate  allo  svolgimento  della  ricerca
scientifica, delle attivita' didattiche e formative, delle  attivita'
rivolte all'esterno correlate o accessorie, nonche' al  trasferimento
delle conoscenze e dell'innovazione. 
    2. A ciascun Dipartimento afferisce un  numero  di  professori  e
ricercatori  non  inferiore  a  cinquanta,  appartenenti  a   settori
scientifico-disciplinari omogenei in funzione di  ambiti  di  ricerca
e/o della erogazione dell'offerta formativa dell'Ateneo. 
    E' possibile derogare a  tale  limite,  nel  rispetto  di  quanto
stabilito dalla legge, per i Dipartimenti  della  sede  ionica  e  di
altre sedi decentrate. 
    I professori e i ricercatori sono incardinati in un Dipartimento.
La sede di servizio e' prevista nel bando relativo alla procedura  di
reclutamento. 
    3.  L'attivazione  di  un  Dipartimento,  proposta  dai   docenti
interessati,  e'  deliberata  dal  Consiglio  di  amministrazione  su
proposta del Senato accademico. 
    Nella proposta, corredata dall'elenco dei professori di  ruolo  e
ricercatori  che  vi  aderiscono,  sono  determinati  gli   obiettivi
scientifici  e   didattici,   i   settori   scientifico-disciplinari,
individuate le risorse disponibili e delineato il piano di sviluppo. 
    4. La mobilita' dei docenti tra Dipartimenti e'  disciplinata  da
apposito Regolamento di Ateneo. 
    5. Il Dipartimento e' disattivato qualora il numero di professori
di ruolo e ricercatori incardinati scenda al di sotto dei  limiti  di
legge. 
    6. Il Dipartimento puo' articolarsi in sezioni  corrispondenti  a
particolari ambiti tematici, disciplinari o funzionali  a  specifiche
esigenze  organizzative  e  di  ricerca,  con  strutture  e   servizi
dedicati, purche' cio' non comporti aggravio nei costi di gestione  e
di  personale.  Le  sezioni  costituite  in  differenti  dipartimenti
possono cooperare per finalita' di ricerca e per  lo  svolgimento  di
attivita' di servizio  rivolte  anche  all'esterno,  previo  apposito
accordo tra i dipartimenti interessati. 
    Le sezioni sono prive di autonomia gestionale.  Le  modalita'  di
costituzione sono definite dal Regolamento generale di Ateneo. 
    Il Dipartimento resta in  ogni  caso  una  struttura  unitaria  e
risponde, per il tramite del suo Direttore, anche dell'operato  delle
sue eventuali articolazioni interne nei confronti dell'Ateneo  e  dei
terzi. 
    7. Il Dipartimento promuove e coordina le attivita'  di  ricerca,
ferme restando l'autonomia di ogni singolo docente e la sua  facolta'
di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca,  erogati  a
livello locale, nazionale e internazionale. 
    8.  Il  Dipartimento  organizza  e  gestisce   autonomamente   le
attivita' didattiche dei corsi di laurea, laurea magistrale e  laurea
magistrale a ciclo unico quando ne soddisfi i requisiti necessari  di
docenza, ai sensi della normativa vigente.  In  tal  caso  cumula  le
funzioni di cui all'art. 30, comma 6,  anche  ove  afferisca  ad  una
scuola. 
    Il  Dipartimento,  eventualmente  con  il  coordinamento  di  una
scuola, organizza e gestisce le attivita'  didattiche  dei  corsi  di
Laurea e Laurea magistrale e Laurea magistrale a ciclo  unico,  delle
Scuole di specializzazione, dei Master, dei Corsi di perfezionamento. 
    9. In particolare il Dipartimento: 
      a) organizza le attivita' di ricerca ed e'  responsabile  della
gestione amministrativa dei relativi programmi; 
      b) organizza  le  attivita'  di  consulenza  e  di  ricerca  su
contratto o convenzione che devono svolgersi sotto  la  guida  di  un
docente quale responsabile; 
      c) compatibilmente  con  le  risorse  finanziarie  disponibili,
nell'ambito delle proprie linee programmatiche annuali  e  triennali,
acquisito il parere della/e  scuola  cui  eventualmente  afferisce  e
tenuto  conto  delle  esigenze  della  ricerca,  formula  al   Senato
accademico, con il voto favorevole della maggioranza  dei  professori
di prima e di seconda fascia e dei ricercatori: 
        I. richieste di nuovi posti  in  organico  di  professore  di
ruolo di settori ad esso afferenti; 
        II. richieste di ricercatori a tempo determinato  di  settori
ad esso afferenti; 
      d) previo parere della/e scuola  cui  eventualmente  afferisce,
provvede all'assegnazione dei posti di professore di  ruolo  e  delle
unita' di ricercatore a tempo determinato ad esso attribuiti; 
      e) formula al Consiglio di amministrazione proposte di chiamata
di professori dei settori ad  esso  afferenti,  con  voto  favorevole
della maggioranza assoluta dei professori di  prima  fascia,  per  la
chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di  prima  e
di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia; 
      f) formula al Consiglio di amministrazione proposte di chiamata
di ricercatori a tempo determinato dei settori ad esso afferenti  con
voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima  e
di seconda fascia e dei ricercatori; 
      g) puo' formulare proposte ed esprimere parere, per  quanto  di
competenza, in ordine all'istituzione,  attivazione,  disattivazione,
soppressione o modifica di Corsi di studio; 
      h)  propone  al  Senato  accademico   il   piano   dell'offerta
formativa; 
      i) delibera, previo parere della  Scuola,  sulle  richieste  di
congedi per ragioni di studio o di ricerca scientifica  avanzate  dai
docenti; 
      j)  esercita  le  altre  funzioni  ad  esso  attribuite   dalle
disposizioni legislative, statutarie e regolamentari. 
    10.  Il  Dipartimento  avanza  al  Consiglio  di  amministrazione
richiesta motivata di risorse logistiche, finanziarie e di  personale
tecnico-amministrativo  necessarie  al   conseguimento   dei   propri
obiettivi. 
    11. Il Dipartimento ha autonomia regolamentare  e  organizzativa,
nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare  vigente  in
materia; adotta un Regolamento di funzionamento  nel  rispetto  delle
norme di cui al presente statuto e del Regolamento generale d'Ateneo.
Il Regolamento e' approvato  dal  Senato  accademico,  previo  parere
favorevole del Consiglio di amministrazione. 
    12. Il Dipartimento, in base al Manifesto degli  studi,  delibera
l'affidamento dei compiti didattici dei docenti  ad  esso  afferenti,
sentiti gli interessati, nel rispetto delle esigenze  didattiche  dei
Corsi di studio/classe/interclasse e  dell'equa  ripartizione  tra  i
docenti del carico didattico complessivo. 
    13. Il Dipartimento provvede, altresi', ai sensi della  normativa
vigente e per quanto di competenza, agli affidamenti ed ai  contratti
necessari per garantire il funzionamento dei corsi di studio. 
    14. Il Dipartimento verifica che i compiti di legge  dei  docenti
ad  esso  afferenti  siano  stati  assolti  e  approva  le  relazioni
triennali sull'attivita' scientifica e didattica dei docenti. 
    15. Il Dipartimento ha autonomia gestionale  nel  rispetto  della
normativa legislativa e regolamentare vigente in materia. Ad esso  e'
assegnato funzionalmente  personale  tecnico-amministrativo  adeguato
alle attivita' di ricerca  e  di  didattica  previste.  Il  personale
tecnico amministrativo e' assegnato dal direttore  generale,  sentito
il  direttore  di  Dipartimento  ed  il  Coordinatore  amministrativo
gestionale (CoA). 
    16. Al Dipartimento e'  assegnato  dal  direttore  generale,  con
incarico  rinnovabile,  un  Coordinatore  amministrativo  (CoA)   che
collabora con il Direttore del Dipartimento al fine di assicurare  il
migliore funzionamento della struttura. 
    17. Al Coordinatore amministrativo e' attribuita,  in  attuazione
delle direttive degli Organi di Governo,  della  direzione  generale,
dei  direttori  di  Dipartimento  e  dei  dirigenti,  la  gestione  e
organizzazione delle Unita' Operative, delle  risorse  strumentali  e
del personale tecnico- amministrativo del Dipartimento. 
    Il Coordinatore amministrativo  e'  responsabile  dell'attuazione
delle delibere del Consiglio, della  gestione  economico-finanziaria,
tecnica ed amministrativa del Dipartimento, fatte salve le competenze
attribuite dalla  legge,  dal  presente  statuto  o  dalla  normativa
regolamentare, al direttore di Dipartimento.