(Allegato-art. 27)
                              Art. 27. 
                       Organi del Dipartimento 
 
    1. Sono Organi del Dipartimento: 
      a) il Consiglio; 
      b) il direttore; 
      c) la Giunta; 
      d) la Commissione paritetica docenti-studenti. 
    2. Il Consiglio di Dipartimento e' composto: 
      a. da tutti i professori di ruolo e dai  ricercatori  afferenti
al Dipartimento; 
      b.      da      una      rappresentanza      del      personale
tecnico-amministrativo/collaboratori  ed  esperti   linguistici   non
inferiore a quattro unita' e non  superiore  al  10%  dei  componenti
dell'Organo; 
      c. da una rappresentanza dei dottorandi; 
      d. da una rappresentanza  degli  studenti,  limitatamente  alle
questioni relative all'organizzazione dell'attivita' didattica,  pari
al 15% dei componenti dell'Organo. 
    I criteri di determinazione  delle  rappresentanze  di  cui  alle
lettera b), c) e  d),  sono  stabilite  dai  regolamenti  di  ciascun
Dipartimento; le modalita' per la loro elezione  sono  stabilite  dal
Regolamento generale di Ateneo. 
    Il  Coordinatore  amministrativo  partecipa  alle  riunioni   del
Consiglio  con  voto  consultivo  e  svolge  funzioni  di  segretario
verbalizzante. 
    3. Il Consiglio di Dipartimento delibera su tutte le  materie  di
competenza del Dipartimento. 
    4. Il direttore e' eletto, secondo  le  modalita'  stabilite  dal
Regolamento generale di Ateneo, fra i professori  di  ruolo  a  tempo
pieno afferenti al Dipartimento ed e' nominato con decreto rettorale. 
    L'elettorato attivo spetta  a  tutti  i  professori  di  ruolo  e
ricercatori afferenti al Dipartimento nonche' ai  rappresentanti  del
personale tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici
e dei dottorandi nel Consiglio di dipartimento.  L'elettorato  attivo
per l'elezione del direttore del Dipartimento  di  cui  all'art.  26,
comma 8, primo periodo, spetta,  altresi',  ai  rappresentanti  degli
studenti nel Consiglio di dipartimento. 
    Il  Direttore  dura  in  carica  tre  anni   accademici   ed   e'
rieleggibile consecutivamente una sola volta. 
    5. Il Direttore ha la rappresentanza del  Dipartimento,  presiede
il Consiglio e la Giunta e cura,  per  il  tramite  del  Coordinatore
amministrativo, l'esecuzione delle rispettive deliberazioni; promuove
le attivita' del Dipartimento con  la  collaborazione  della  Giunta;
intrattiene  rapporti  con  gli  altri  Organi  dell'Universita'   ed
esercita tutte le altre  attribuzioni  previste  dalle  leggi,  dallo
statuto e dai Regolamenti. 
    6. Il Direttore designa un professore  di  ruolo  a  tempo  pieno
afferente al Dipartimento, che lo sostituisce in caso  di  assenza  o
impedimento e svolge le funzioni che gli sono delegate. 
    7.  La  Giunta  e'  composta  dal  direttore,  da  un  numero  di
professori  e  ricercatori  non  superiore  a  nove,  assicurando  la
presenza di ciascuna componente in numero non superiore a tre docenti
e       da       un        rappresentante        del        personale
tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici.  Per  le
questioni relative all'attivita' didattica e ai servizi agli studenti
partecipa  alle  riunioni  della  Giunta  una  rappresentanza   degli
studenti, eletta tra i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di
dipartimento. 
    Le modalita' di elezione sono definite dal  Regolamento  generale
di Ateneo. Il Regolamento di funzionamento di Dipartimento stabilisce
il numero dei componenti della Giunta. 
    La Giunta dura in carica tre anni accademici e i suoi  componenti
sono rieleggibili consecutivamente una sola volta. 
    Il coordinatore  amministrativo  partecipa  alle  riunioni  della
Giunta  con  voto  consultivo  e  svolge   funzioni   di   segretario
verbalizzante. 
    La Giunta  coadiuva  il  direttore  nell'espletamento  delle  sue
funzioni ed esercita quelle ad essa delegate dal  Consiglio,  secondo
criteri generali stabiliti dal Regolamento generale di Ateneo. 
    8. La composizione  e  i  compiti  della  Commissione  paritetica
docenti-studenti sono disciplinati all'art. 32.