Art. 27. Organi del Dipartimento 1. Sono Organi del Dipartimento: a) il Consiglio; b) il direttore; c) la Giunta; d) la Commissione paritetica docenti-studenti. 2. Il Consiglio di Dipartimento e' composto: a. da tutti i professori di ruolo e dai ricercatori afferenti al Dipartimento; b. da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici non inferiore a quattro unita' e non superiore al 10% dei componenti dell'Organo; c. da una rappresentanza dei dottorandi; d. da una rappresentanza degli studenti, limitatamente alle questioni relative all'organizzazione dell'attivita' didattica, pari al 15% dei componenti dell'Organo. I criteri di determinazione delle rappresentanze di cui alle lettera b), c) e d), sono stabilite dai regolamenti di ciascun Dipartimento; le modalita' per la loro elezione sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo. Il Coordinatore amministrativo partecipa alle riunioni del Consiglio con voto consultivo e svolge funzioni di segretario verbalizzante. 3. Il Consiglio di Dipartimento delibera su tutte le materie di competenza del Dipartimento. 4. Il direttore e' eletto, secondo le modalita' stabilite dal Regolamento generale di Ateneo, fra i professori di ruolo a tempo pieno afferenti al Dipartimento ed e' nominato con decreto rettorale. L'elettorato attivo spetta a tutti i professori di ruolo e ricercatori afferenti al Dipartimento nonche' ai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici e dei dottorandi nel Consiglio di dipartimento. L'elettorato attivo per l'elezione del direttore del Dipartimento di cui all'art. 26, comma 8, primo periodo, spetta, altresi', ai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di dipartimento. Il Direttore dura in carica tre anni accademici ed e' rieleggibile consecutivamente una sola volta. 5. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, presiede il Consiglio e la Giunta e cura, per il tramite del Coordinatore amministrativo, l'esecuzione delle rispettive deliberazioni; promuove le attivita' del Dipartimento con la collaborazione della Giunta; intrattiene rapporti con gli altri Organi dell'Universita' ed esercita tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi, dallo statuto e dai Regolamenti. 6. Il Direttore designa un professore di ruolo a tempo pieno afferente al Dipartimento, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e svolge le funzioni che gli sono delegate. 7. La Giunta e' composta dal direttore, da un numero di professori e ricercatori non superiore a nove, assicurando la presenza di ciascuna componente in numero non superiore a tre docenti e da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici. Per le questioni relative all'attivita' didattica e ai servizi agli studenti partecipa alle riunioni della Giunta una rappresentanza degli studenti, eletta tra i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di dipartimento. Le modalita' di elezione sono definite dal Regolamento generale di Ateneo. Il Regolamento di funzionamento di Dipartimento stabilisce il numero dei componenti della Giunta. La Giunta dura in carica tre anni accademici e i suoi componenti sono rieleggibili consecutivamente una sola volta. Il coordinatore amministrativo partecipa alle riunioni della Giunta con voto consultivo e svolge funzioni di segretario verbalizzante. La Giunta coadiuva il direttore nell'espletamento delle sue funzioni ed esercita quelle ad essa delegate dal Consiglio, secondo criteri generali stabiliti dal Regolamento generale di Ateneo. 8. La composizione e i compiti della Commissione paritetica docenti-studenti sono disciplinati all'art. 32.