Art. 28. Dipartimenti interuniversitari 1. E' consentita la costituzione di Dipartimenti interuniversitari tra l'Universita', le altre Universita' federate, nonche' ulteriori Istituzioni universitarie, con atto convenzionale deliberato dai rispettivi Organi di Governo. 2. Ai Dipartimenti interuniversitari sono attribuite tutte le funzioni previste per i dipartimenti dalla legislazione vigente e dagli statuti delle Universita' firmatarie della convenzione. 3. Il numero minimo di docenti richiesto per la attivazione e disattivazione dei dipartimenti interuniversitari tiene conto di tutti i docenti delle Universita' firmatarie della convenzione. 4. Il direttore del Dipartimento interuniversitario e' eletto tra i professori di ruolo a tempo pieno del Dipartimento. Il direttore designa un suo sostituto tra i professori di ruolo a tempo pieno; nell'ipotesi in cui il direttore del Dipartimento interuniversitario non appartenga ai ruoli dell'Universita', il sostituto deve essere designato fra i professori di ruolo dell'Universita'. Il sostituto, in tal caso, rappresenta il Dipartimento negli Organi, salvo che nel Senato accademico, e nelle sedi dell'Universita'. 5. Il Dipartimento interuniversitario si avvale di personale tecnico amministrativo di supporto assegnato dal direttore generale, sentiti i direttori di Dipartimento ed i Coordinatori amministrativo-gestionali (CoA).