(Allegato-art. 28)
                              Art. 28. 
                   Dipartimenti interuniversitari 
 
    1.   E'    consentita    la    costituzione    di    Dipartimenti
interuniversitari tra l'Universita', le altre  Universita'  federate,
nonche' ulteriori Istituzioni universitarie, con  atto  convenzionale
deliberato dai rispettivi Organi di Governo. 
    2. Ai Dipartimenti interuniversitari  sono  attribuite  tutte  le
funzioni previste per i dipartimenti  dalla  legislazione  vigente  e
dagli statuti delle Universita' firmatarie della convenzione. 
    3. Il numero minimo di docenti richiesto  per  la  attivazione  e
disattivazione dei  dipartimenti  interuniversitari  tiene  conto  di
tutti i docenti delle Universita' firmatarie della convenzione. 
    4. Il direttore del Dipartimento interuniversitario e' eletto tra
i professori di ruolo a tempo pieno del Dipartimento. 
    Il direttore designa un suo sostituto tra i professori di ruolo a
tempo pieno;  nell'ipotesi  in  cui  il  direttore  del  Dipartimento
interuniversitario  non  appartenga  ai  ruoli  dell'Universita',  il
sostituto  deve  essere  designato  fra   i   professori   di   ruolo
dell'Universita'.  Il  sostituto,  in  tal   caso,   rappresenta   il
Dipartimento negli Organi, salvo che nel Senato accademico,  e  nelle
sedi dell'Universita'. 
    5. Il Dipartimento  interuniversitario  si  avvale  di  personale
tecnico amministrativo di supporto assegnato dal direttore  generale,
sentiti   i   direttori   di   Dipartimento   ed    i    Coordinatori
amministrativo-gestionali (CoA).