Art. 29. Corsi di studio 1. Il Regolamento didattico di Ateneo individua i Corsi di studio attivati presso l'Universita'; a ciascun corso di studio corrisponde un curriculum diretto al conseguimento di un titolo di studio legalmente riconosciuto, all'interno di una determinata Classe di laurea, laurea magistrale e a ciclo unico. 2. Ogni corso di studio, fatta salva la specificita' della Scuola di medicina di cui al successivo art. 31, afferisce ad un Dipartimento individuato, di norma, in quello responsabile della prevalenza degli insegnamenti del corso stesso, relativamente ai crediti formativi di base e caratterizzanti. E' ammessa la possibilita' di prevedere un'afferenza del singolo corso di studio anche a piu' dipartimenti, tra cui viene comunque individuato uno di riferimento e quelli associati, nel caso in cui gli stessi concorrano con i propri docenti in misura rilevante e significativa agli insegnamenti del corso di studio, secondo quanto stabilito nel Regolamento didattico di Ateneo. 3. Sono Organi dei Corsi di studio: a) il coordinatore del Corso di studio; b) il Consiglio di Corso di studio o il Consiglio di classe/interclasse; c) la Giunta. 4. Il Coordinatore presiede e convoca il Consiglio di corso/classe/interclasse e la Giunta; e' eletto dal Consiglio, tra i professori di ruolo a tempo pieno componenti il Consiglio, secondo modalita' stabilite dal Regolamento generale di Ateneo; dura in carica tre anni accademici ed e' rieleggibile consecutivamente una sola volta. Il Coordinatore e' componente del Consiglio della scuola cui il Corso di studio/classe/interclasse pertiene, nei limiti di quanto disposto dall'art. 30, comma 5. 5. Il Consiglio di Corso di studio si costituisce solo se non c'e' la possibilita' di costituire il Consiglio di classe ed il Consiglio di classe solo se non c'e' la possibilita' di costituire il Consiglio di interclasse. 6. Il Consiglio e' composto: a) dai professori di ruolo e dai ricercatori cui sono assegnati compiti didattici nel corso; b) dai professori a contratto che abbiano la responsabilita' di un corso ufficiale; c) da una rappresentanza degli studenti non inferiore al 15% dei componenti dell'Organo. 7. Ciascun docente e' titolare dell'elettorato attivo per l'elezione degli Organi di cui al comma 3, lettera a) e c) e concorre alla determinazione del numero legale nel Consiglio di Corso di studio per il quale opta. Il Regolamento generale di Ateneo stabilisce le modalita' della partecipazione di detti docenti agli altri Consigli di Corso di studio. Le medesime modalita' si applicano ai professori a contratto e agli studenti. 8. Il Consiglio formula alla struttura competente proposte relative al piano di studi e all'organizzazione delle attivita' connesse, al monitoraggio ed alla verifica delle attivita' formative del Corso di studio/classe/interclasse e di tutte le attivita' ad esse correlate. 9. La Giunta e' costituita dal coordinatore del Corso di studio/classe/interclasse, che la presiede, da quattro docenti e due studenti, eletti dal Consiglio tra i componenti del Consiglio stesso secondo modalita' stabilite dal Regolamento generale di Ateneo. 10. La Giunta: a) delibera in ordine alle richieste di variazione dei piani di studio presentate dagli studenti; b) delibera in ordine alle istanze di abbreviazione degli studi presentate da studenti provenienti da altri Corsi universitari; c) formula alla struttura competente proposte organizzative in ordine all'orario delle lezioni e alle altre attivita' didattiche; d) formula pareri sulla effettiva coerenza fra i crediti assegnati alle varie attivita' formative e gli specifici obiettivi formativi programmati; e) esercita le altre attivita' definite nel Regolamento didattico del Corso di studio/classe/interclasse.