(Allegato-art. 30)
                              Art. 30. 
                               Scuole 
 
    1. Le Scuole sono  strutture  con  funzioni  di  coordinamento  e
razionalizzazione delle attivita' formative e di gestione dei servizi
comuni e di raccordo tra due o piu' dipartimenti per le  esigenze  di
razionalizzazione, gestione  e  supporto  dell'offerta  formativa  di
riferimento. Il numero complessivo delle scuole,  proporzionale  alle
dimensioni  dell'Ateneo,  anche  in  relazione  alla  sua   tipologia
scientifico-disciplinare, non puo' essere superiore a dodici. 
    2.  Le  Scuole  sono  attivate  con  delibera  del  Consiglio  di
amministrazione su proposta del Senato accademico formulata a seguito
delle proposte dei dipartimenti interessati. 
    La proposta di attivazione  deve  contenere  l'indicazione  delle
attivita' formative e dei servizi comuni dei  Dipartimenti  afferenti
su  cui  la  Scuola  esercita  la   funzione   di   coordinamento   e
razionalizzazione. 
    Ciascun Dipartimento puo'  chiedere  l'attivazione  di  una  sola
scuola e puo' aderire soltanto ad  un'altra  scuola.  Il  Regolamento
didattico di Ateneo individua la  soglia  minima  e  congrua  che  un
Dipartimento  deve  assicurare  per  aderire  ad  una   Scuola,   con
riferimento ai crediti formativi di base e caratterizzanti dei  Corsi
di studio afferenti ai Dipartimenti costituenti la scuola. 
    3. Sono Organi della scuola: 
      a) il Presidente; 
      b) il Consiglio; 
      c) la Commissione paritetica docenti-studenti. 
    4. Il Presidente e' eletto dai componenti  del  Consiglio  tra  i
professori di ruolo di  I  fascia  dei  Dipartimenti  afferenti  alla
scuola, secondo  modalita'  stabilite  dal  Regolamento  generale  di
Ateneo; dura in carica tre  anni  accademici,  rinnovabili  una  sola
volta. 
    5. Il Consiglio della scuola e' costituito: 
      a) dai direttori dei dipartimenti afferenti; 
      b) da una rappresentanza complessivamente non superiore al  10%
del totale dei  componenti  di  tutti  i  Consigli  dei  dipartimenti
afferenti,  cosi'  costituita:  tre  docenti  per  ogni  Dipartimento
afferente  alla  Scuola,   scelti,   uno   per   categoria,   tra   i
rappresentanti dei docenti nella Giunta di dipartimento; i  rimanenti
scelti fra i coordinatori di Corso di  studio/classe/interclasse  dei
Dipartimenti afferenti sulle cui  attivita'  la  Scuola  esercita  il
coordinamento e i Coordinatori di dottorato, ove il  Dipartimento  lo
ritenga opportuno; 
      c) da  una  rappresentanza  degli  studenti  pari  al  15%  dei
componenti dell'organo. 
    Alle riunioni del  Consiglio  della  scuola  partecipa  con  voto
consultivo       il        rappresentante        del        personale
tecnico-amministrativo/collaboratori  ed  esperti  linguistici  nella
Giunta di ciascuno dei Dipartimenti che costituiscono la scuola. 
    6. Il Consiglio della Scuola: 
      a)  svolge  funzioni  di  coordinamento  tra   i   dipartimenti
afferenti, in relazione alle attivita' formative e ai servizi comuni; 
      b) puo'  formulare  proposte  ed  esprimere  parere  al  Senato
accademico, per quanto  di  competenza,  in  ordine  all'istituzione,
attivazione, disattivazione, soppressione e  modifica  dei  Corsi  di
studio, valutata la disponibilita' delle risorse necessarie; 
      c)  limitatamente  agli  aspetti  di   competenza,   rende   ai
Dipartimenti afferenti pareri obbligatori sulle  richieste  di  nuovi
posti in organico di professore di ruolo e  di  ricercatori  a  tempo
determinato di settori ad essi afferenti  e  sulle  assegnazioni  dei
posti di professore di ruolo e delle unita' di  ricercatore  a  tempo
determinato; 
      d) esprime parere in ordine  al  piano  dell'offerta  formativa
proposto dai Dipartimenti; 
      e) coordina la programmazione didattica annuale e la  copertura
degli insegnamenti attivati; in particolare, conferma  l'attribuzione
dei compiti didattici ai professori e ricercatori  sulla  base  delle
decisioni adottate dai Dipartimenti afferenti e,  eventualmente,  con
delibera motivata, ne chiede il riesame; 
      f) formula a Dipartimenti non afferenti: 
        I. richieste di  docenza  per  insegnamenti  di  settori  non
presenti o non adeguatamente coperti nei Dipartimenti afferenti; 
        II. richieste di docenti necessari per il raggiungimento  dei
requisiti  minimi  di  docenza  dei  Corsi  di  studio  afferenti  ai
Dipartimenti della scuola; 
      g) esprime parere ai Dipartimenti afferenti sulle  proposte  di
modifica   del   Regolamento   didattico   di   Ateneo    concernenti
l'ordinamento didattico; 
      h) esprime parere ai dipartimenti sulle  richieste  di  congedi
per ragioni di studio o di ricerca scientifica avanzate dai docenti; 
      i) organizza le attivita' di orientamento e di tutorato; 
      j)   contribuisce   a    promuovere    l'internazionalizzazione
dell'offerta formativa; 
      k)  contribuisce  a  promuovere  le  misure  volte  a  favorire
l'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro; 
      l)   verifica   la   sussistenza   dei   requisiti   necessari,
quantitativi e qualitativi, per l'attivazione dei Corsi di studio; 
      m) formula proposte e/o richieste ai  Dipartimenti  interessati
in ordine all'assegnazione di  spazi,  mezzi,  attrezzature  ritenuti
indispensabili  per  un  migliore  ed  efficace   svolgimento   delle
attivita' didattiche; 
      n) coordina  gli  spazi  e  i  tempi  dell'attivita'  didattica
(orario, aule, ...); 
      o) coordina le attivita'  collaterali  all'attivita'  didattica
principale (calendario esami, tesi); 
      p) vigila in generale sul buon andamento e sulla qualita' delle
attivita' didattiche; 
      q) esercita le funzioni ad esso attribuite dalla  legge,  dallo
statuto,  dal  Regolamento  didattico  di  Ateneo   e   dagli   altri
regolamenti. 
    7. La composizione  e  i  compiti  della  Commissione  paritetica
docenti-studenti sono disciplinati all'art. 32.