Art. 30. Scuole 1. Le Scuole sono strutture con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attivita' formative e di gestione dei servizi comuni e di raccordo tra due o piu' dipartimenti per le esigenze di razionalizzazione, gestione e supporto dell'offerta formativa di riferimento. Il numero complessivo delle scuole, proporzionale alle dimensioni dell'Ateneo, anche in relazione alla sua tipologia scientifico-disciplinare, non puo' essere superiore a dodici. 2. Le Scuole sono attivate con delibera del Consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico formulata a seguito delle proposte dei dipartimenti interessati. La proposta di attivazione deve contenere l'indicazione delle attivita' formative e dei servizi comuni dei Dipartimenti afferenti su cui la Scuola esercita la funzione di coordinamento e razionalizzazione. Ciascun Dipartimento puo' chiedere l'attivazione di una sola scuola e puo' aderire soltanto ad un'altra scuola. Il Regolamento didattico di Ateneo individua la soglia minima e congrua che un Dipartimento deve assicurare per aderire ad una Scuola, con riferimento ai crediti formativi di base e caratterizzanti dei Corsi di studio afferenti ai Dipartimenti costituenti la scuola. 3. Sono Organi della scuola: a) il Presidente; b) il Consiglio; c) la Commissione paritetica docenti-studenti. 4. Il Presidente e' eletto dai componenti del Consiglio tra i professori di ruolo di I fascia dei Dipartimenti afferenti alla scuola, secondo modalita' stabilite dal Regolamento generale di Ateneo; dura in carica tre anni accademici, rinnovabili una sola volta. 5. Il Consiglio della scuola e' costituito: a) dai direttori dei dipartimenti afferenti; b) da una rappresentanza complessivamente non superiore al 10% del totale dei componenti di tutti i Consigli dei dipartimenti afferenti, cosi' costituita: tre docenti per ogni Dipartimento afferente alla Scuola, scelti, uno per categoria, tra i rappresentanti dei docenti nella Giunta di dipartimento; i rimanenti scelti fra i coordinatori di Corso di studio/classe/interclasse dei Dipartimenti afferenti sulle cui attivita' la Scuola esercita il coordinamento e i Coordinatori di dottorato, ove il Dipartimento lo ritenga opportuno; c) da una rappresentanza degli studenti pari al 15% dei componenti dell'organo. Alle riunioni del Consiglio della scuola partecipa con voto consultivo il rappresentante del personale tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici nella Giunta di ciascuno dei Dipartimenti che costituiscono la scuola. 6. Il Consiglio della Scuola: a) svolge funzioni di coordinamento tra i dipartimenti afferenti, in relazione alle attivita' formative e ai servizi comuni; b) puo' formulare proposte ed esprimere parere al Senato accademico, per quanto di competenza, in ordine all'istituzione, attivazione, disattivazione, soppressione e modifica dei Corsi di studio, valutata la disponibilita' delle risorse necessarie; c) limitatamente agli aspetti di competenza, rende ai Dipartimenti afferenti pareri obbligatori sulle richieste di nuovi posti in organico di professore di ruolo e di ricercatori a tempo determinato di settori ad essi afferenti e sulle assegnazioni dei posti di professore di ruolo e delle unita' di ricercatore a tempo determinato; d) esprime parere in ordine al piano dell'offerta formativa proposto dai Dipartimenti; e) coordina la programmazione didattica annuale e la copertura degli insegnamenti attivati; in particolare, conferma l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ricercatori sulla base delle decisioni adottate dai Dipartimenti afferenti e, eventualmente, con delibera motivata, ne chiede il riesame; f) formula a Dipartimenti non afferenti: I. richieste di docenza per insegnamenti di settori non presenti o non adeguatamente coperti nei Dipartimenti afferenti; II. richieste di docenti necessari per il raggiungimento dei requisiti minimi di docenza dei Corsi di studio afferenti ai Dipartimenti della scuola; g) esprime parere ai Dipartimenti afferenti sulle proposte di modifica del Regolamento didattico di Ateneo concernenti l'ordinamento didattico; h) esprime parere ai dipartimenti sulle richieste di congedi per ragioni di studio o di ricerca scientifica avanzate dai docenti; i) organizza le attivita' di orientamento e di tutorato; j) contribuisce a promuovere l'internazionalizzazione dell'offerta formativa; k) contribuisce a promuovere le misure volte a favorire l'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro; l) verifica la sussistenza dei requisiti necessari, quantitativi e qualitativi, per l'attivazione dei Corsi di studio; m) formula proposte e/o richieste ai Dipartimenti interessati in ordine all'assegnazione di spazi, mezzi, attrezzature ritenuti indispensabili per un migliore ed efficace svolgimento delle attivita' didattiche; n) coordina gli spazi e i tempi dell'attivita' didattica (orario, aule, ...); o) coordina le attivita' collaterali all'attivita' didattica principale (calendario esami, tesi); p) vigila in generale sul buon andamento e sulla qualita' delle attivita' didattiche; q) esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge, dallo statuto, dal Regolamento didattico di Ateneo e dagli altri regolamenti. 7. La composizione e i compiti della Commissione paritetica docenti-studenti sono disciplinati all'art. 32.