Art. 31. Scuola di medicina 1. La Scuola di medicina e' la struttura di raccordo e di coordinamento, per le esigenze di razionalizzazione, gestione e supporto dell'offerta formativa di riferimento e delle connesse funzioni assistenziali, in cui sono raggruppati i Dipartimenti ai quali afferisce personale che svolge anche funzioni assistenziali nell'ambito delle disposizioni statali in materia. La Scuola di medicina mantiene i rapporti con il Servizio sanitario nazionale e regionale al fine di garantire l'inscindibilita' delle funzioni didattiche e scientifiche con quelle assistenziali, secondo modalita' e nei limiti concertati dall'Ateneo con la Regione Puglia, ai sensi della normativa vigente. 2. La Scuola di medicina svolge funzioni di coordinamento tra i Dipartimenti afferenti in relazione alle attivita' formative e ai servizi comuni dei Corsi di studio in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, scienze delle attivita' motorie e sportive e dei Corsi di studio triennali e magistrali delle professioni sanitarie, ove attivati, nonche' delle Scuole di specializzazione di area sanitaria di pertinenza e svolge, altresi', funzioni di coordinamento delle attivita' assistenziali. 3. Sono Organi della scuola: a) il Presidente; b) il Consiglio; c) la Commissione paritetica docenti-studenti. 4. Il Presidente e' eletto dai componenti del Consiglio tra i professori di ruolo di I fascia dei Dipartimenti che istituiscono la Scuola, secondo modalita' stabilite dal Regolamento generale di Ateneo; dura in carica tre anni accademici, rinnovabili una sola volta. 5. Il Consiglio della scuola e' costituito: a) dai direttori dei Dipartimenti che istituiscono la scuola; b) dai direttori universitari dei Dipartimenti ad attivita' integrata attivati nella Azienda ospedaliero-universitaria di riferimento; c) da una rappresentanza, complessivamente non superiore al 10% del totale dei componenti di tutti i Consigli dei dipartimenti afferenti, cosi' costituita: tre docenti per ogni Dipartimento afferente alla Scuola scelti, uno per categoria, tra i rappresentanti dei docenti nella Giunta di Dipartimento; i rimanenti scelti fra i coordinatori di Corso di studio/classe/interclasse dei Dipartimenti afferenti sulle cui attivita' la Scuola esercita il coordinamento e i Coordinatori di dottorato, ove il Dipartimento lo ritenga opportuno; d) da una rappresentanza degli studenti pari al 15% dei componenti dell'Organo. Le procedure elettorali dei suddetti componenti sono disciplinate nel Regolamento di scuola. 6. Alle riunioni del Consiglio di scuola partecipa con voto consultivo il rappresentante del personale tecnico-amministrativo nella Giunta di ciascuno dei dipartimenti che costituiscono la scuola. 7. Il Consiglio della scuola, oltre ai compiti previsti dall'art. 30, comma 6: a) esprime parere in ordine alla programmazione ed alla gestione dei Corsi di studio ad essa afferenti nelle sedi didattiche decentrate, in ragione delle specificita' delle disposizioni nazionali e regionali e a salvaguardia della inscindibilita' delle funzioni assistenziali, di insegnamento e di ricerca; b) predispone, sulla base delle proposte formulate dai Coordinatori di classe/interclasse, i bandi di apertura delle vacanze per la copertura di insegnamenti di settori scientifico-disciplinari non presenti e/o non adeguatamente coperti dai docenti afferenti ai dipartimenti interessati dell'Universita' e per quelli che prevedono la docenza del personale del Servizio sanitario nazionale; c) esprime parere in ordine alla qualificazione nella funzione docente del personale del Servizio sanitario nazionale e in ordine alle necessita' assistenziali e di tirocinio connesse all'attivita' didattica; d) sovrintende alla valutazione della qualita' dei percorsi di studio e degli altri servizi offerti agli studenti anche quelli per lo svolgimento delle attivita' connesse con l'assistenza; e) esprime parere in ordine alle richieste dei Dipartimenti sulla programmazione triennale per la copertura di posti di ricercatore e di professore, tenendo conto dell'inscindibilita' delle funzioni di didattica, di ricerca e assistenziali. 8. In particolare, ferme restando le competenze che la legge attribuisce al Rettore e ai Dipartimenti nei rapporti con il Servizio sanitario nazionale e regionale, la scuola: a) sentiti i dipartimenti, esprime pareri in ordine agli atti convenzionali con enti esterni che influiscono sulle attivita' didattiche, di ricerca e assistenziali nella loro inscindibile connessione da parte dei docenti che svolgono attivita' di assistenza; b) esprime, ai competenti Organi universitari, parere sulle proposte da avanzare alla Regione nell'ambito del Piano della Salute regionale e della programmazione regionale, affinche' vengano assicurate, attraverso protocolli di intesa, strutture e adeguato fabbisogno necessario per garantire l'inscindibilita' delle funzioni di didattica, ricerca e assistenza nelle classi/interclassi e nelle scuole di specializzazione; c) per quanto attiene lo svolgimento degli esami di Stato e le attivita' formative connesse di medicina generale e di sanita' pubblica sul territorio, cura e gestisce, secondo quanto statuito dagli Organi di Governo, i rapporti con l'Ordine del medici chirurghi, degli odontoiatri e delle professioni sanitarie. 9. Per ogni classe e interclasse e' eletto, secondo procedure indicate nel Regolamento di scuola, un coordinatore di classe/interclasse. Il Coordinatore di classe/interclasse, secondo modalita' determinate dal Regolamento di scuola: a) coordina le assegnazioni dei carichi didattici, interagendo con i Dipartimenti; b) propone al/ai Dipartimento/i la copertura degli insegnamenti attivati nei Corsi di studio della classe/interclasse e l'apertura dei bandi di vacanza per gli insegnamenti non coperti; c) propone al/ai Dipartimento/i il piano degli studi; d) designa, nella classe/interclasse in cui siano attivati piu' Corsi di studio, un responsabile per ciascun Corso di studio ed i coordinatori didattici per ciascun anno del/i corso/i di studio, che, secondo modalita' stabilite dal Regolamento di scuola, organizzano, armonizzano e monitorano le attivita' didattiche e l'utilizzo dei servizi comuni a piu' corsi di studio della classe/interclasse; in presenza dell'attivazione di un solo corso di studio le funzioni di organizzazione, armonizzazione e monitoraggio delle attivita' didattiche e dell'utilizzo dei servizi comuni sono attribuite al Coordinatore di classe/interclasse. 10. La composizione e i compiti della Commissione paritetica docenti-studenti sono disciplinati all'art. 32.