(Allegato-art. 31)
                              Art. 31. 
                         Scuola di medicina 
 
    1. La Scuola di  medicina  e'  la  struttura  di  raccordo  e  di
coordinamento, per  le  esigenze  di  razionalizzazione,  gestione  e
supporto dell'offerta  formativa  di  riferimento  e  delle  connesse
funzioni assistenziali, in cui sono  raggruppati  i  Dipartimenti  ai
quali afferisce personale che  svolge  anche  funzioni  assistenziali
nell'ambito delle disposizioni  statali  in  materia.  La  Scuola  di
medicina mantiene i rapporti con il Servizio  sanitario  nazionale  e
regionale al  fine  di  garantire  l'inscindibilita'  delle  funzioni
didattiche e scientifiche con quelle assistenziali, secondo modalita'
e nei limiti concertati dall'Ateneo con la Regione Puglia,  ai  sensi
della normativa vigente. 
    2. La Scuola di medicina svolge funzioni di coordinamento  tra  i
Dipartimenti afferenti in relazione alle  attivita'  formative  e  ai
servizi  comuni  dei  Corsi  di  studio  in  medicina  e   chirurgia,
odontoiatria e protesi dentaria, scienze delle  attivita'  motorie  e
sportive  e  dei  Corsi  di  studio  triennali  e  magistrali   delle
professioni  sanitarie,  ove  attivati,  nonche'  delle   Scuole   di
specializzazione di area sanitaria di pertinenza e svolge,  altresi',
funzioni di coordinamento delle attivita' assistenziali. 
    3. Sono Organi della scuola: 
      a) il Presidente; 
      b) il Consiglio; 
      c) la Commissione paritetica docenti-studenti. 
    4. Il Presidente e' eletto dai componenti  del  Consiglio  tra  i
professori di ruolo di I fascia dei Dipartimenti che istituiscono  la
Scuola, secondo  modalita'  stabilite  dal  Regolamento  generale  di
Ateneo; dura in carica tre  anni  accademici,  rinnovabili  una  sola
volta. 
    5. Il Consiglio della scuola e' costituito: 
      a) dai direttori dei Dipartimenti che istituiscono la scuola; 
      b) dai direttori universitari  dei  Dipartimenti  ad  attivita'
integrata  attivati  nella   Azienda   ospedaliero-universitaria   di
riferimento; 
      c) da una rappresentanza, complessivamente non superiore al 10%
del totale dei  componenti  di  tutti  i  Consigli  dei  dipartimenti
afferenti,  cosi'  costituita:  tre  docenti  per  ogni  Dipartimento
afferente alla Scuola scelti, uno per categoria, tra i rappresentanti
dei docenti nella Giunta di Dipartimento; i rimanenti  scelti  fra  i
coordinatori di Corso di studio/classe/interclasse  dei  Dipartimenti
afferenti sulle cui attivita' la Scuola esercita il coordinamento e i
Coordinatori di dottorato, ove il Dipartimento lo ritenga opportuno; 
      d) da  una  rappresentanza  degli  studenti  pari  al  15%  dei
componenti dell'Organo. 
    Le procedure elettorali dei suddetti componenti sono disciplinate
nel Regolamento di scuola. 
    6. Alle riunioni del  Consiglio  di  scuola  partecipa  con  voto
consultivo il  rappresentante  del  personale  tecnico-amministrativo
nella Giunta  di  ciascuno  dei  dipartimenti  che  costituiscono  la
scuola. 
    7. Il Consiglio della scuola, oltre ai compiti previsti dall'art.
30, comma 6: 
      a)  esprime  parere  in  ordine  alla  programmazione  ed  alla
gestione dei Corsi di studio ad essa afferenti nelle sedi  didattiche
decentrate,  in  ragione  delle   specificita'   delle   disposizioni
nazionali e regionali e a salvaguardia  della  inscindibilita'  delle
funzioni assistenziali, di insegnamento e di ricerca; 
      b)  predispone,  sulla  base  delle  proposte   formulate   dai
Coordinatori di classe/interclasse, i bandi di apertura delle vacanze
per la copertura di insegnamenti di settori  scientifico-disciplinari
non presenti e/o non adeguatamente coperti dai docenti  afferenti  ai
dipartimenti interessati dell'Universita' e per quelli che  prevedono
la docenza del personale del Servizio sanitario nazionale; 
      c) esprime parere in ordine alla qualificazione nella  funzione
docente del personale del Servizio sanitario nazionale  e  in  ordine
alle necessita' assistenziali e di tirocinio  connesse  all'attivita'
didattica; 
      d) sovrintende alla valutazione della qualita' dei percorsi  di
studio e degli altri servizi offerti agli studenti anche  quelli  per
lo svolgimento delle attivita' connesse con l'assistenza; 
      e) esprime parere in ordine  alle  richieste  dei  Dipartimenti
sulla  programmazione  triennale  per  la  copertura  di   posti   di
ricercatore e di professore, tenendo conto dell'inscindibilita' delle
funzioni di didattica, di ricerca e assistenziali. 
    8. In particolare, ferme restando  le  competenze  che  la  legge
attribuisce al Rettore e ai Dipartimenti nei rapporti con il Servizio
sanitario nazionale e regionale, la scuola: 
      a) sentiti i dipartimenti, esprime pareri in ordine  agli  atti
convenzionali  con  enti  esterni  che  influiscono  sulle  attivita'
didattiche,  di  ricerca  e  assistenziali  nella  loro  inscindibile
connessione  da  parte  dei  docenti  che   svolgono   attivita'   di
assistenza; 
      b) esprime, ai competenti  Organi  universitari,  parere  sulle
proposte da avanzare alla Regione nell'ambito del Piano della  Salute
regionale  e  della  programmazione  regionale,   affinche'   vengano
assicurate, attraverso protocolli di  intesa,  strutture  e  adeguato
fabbisogno necessario per garantire l'inscindibilita' delle  funzioni
di didattica, ricerca e assistenza nelle classi/interclassi  e  nelle
scuole di specializzazione; 
      c) per quanto attiene lo svolgimento degli esami di Stato e  le
attivita' formative  connesse  di  medicina  generale  e  di  sanita'
pubblica sul territorio, cura e  gestisce,  secondo  quanto  statuito
dagli  Organi  di  Governo,  i  rapporti  con  l'Ordine  del   medici
chirurghi, degli odontoiatri e delle professioni sanitarie. 
    9. Per ogni classe e interclasse  e'  eletto,  secondo  procedure
indicate   nel   Regolamento   di   scuola,   un   coordinatore    di
classe/interclasse. 
    Il  Coordinatore   di   classe/interclasse,   secondo   modalita'
determinate dal Regolamento di scuola: 
      a) coordina le assegnazioni dei carichi didattici,  interagendo
con i Dipartimenti; 
      b) propone al/ai Dipartimento/i la copertura degli insegnamenti
attivati nei Corsi di studio della  classe/interclasse  e  l'apertura
dei bandi di vacanza per gli insegnamenti non coperti; 
      c) propone al/ai Dipartimento/i il piano degli studi; 
      d) designa, nella classe/interclasse in cui siano attivati piu'
Corsi di studio, un responsabile per ciascun Corso  di  studio  ed  i
coordinatori didattici per ciascun anno del/i corso/i di studio, che,
secondo modalita' stabilite dal Regolamento di  scuola,  organizzano,
armonizzano e monitorano le attivita'  didattiche  e  l'utilizzo  dei
servizi comuni a piu' corsi di studio  della  classe/interclasse;  in
presenza dell'attivazione di un solo corso di studio le  funzioni  di
organizzazione,  armonizzazione  e   monitoraggio   delle   attivita'
didattiche e dell'utilizzo dei  servizi  comuni  sono  attribuite  al
Coordinatore di classe/interclasse. 
    10. La composizione e  i  compiti  della  Commissione  paritetica
docenti-studenti sono disciplinati all'art. 32.