Art. 32. Commissioni paritetiche 1. La Commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento e' composta dal direttore del Dipartimento, o suo delegato, che la presiede, da un numero pari di docenti, compreso il direttore, o suo delegato, e rappresentanti degli studenti, a seconda dell'ampiezza dell'offerta formativa del Dipartimento, comunque con un numero minimo di sei, designati dai Consigli dei corsi di studio/classe/interclasse interessati, tra i componenti dei medesimi Consigli di corso di studio/classe/interclasse in modo da garantire la presenza di almeno un docente ed un rappresentante degli studenti per ciascun corso di studio/classe/interclasse interessato. 2. La Commissione paritetica docenti-studenti della scuola e' composta dal Presidente della Scuola, o suo delegato, che la presiede, da un numero pari di docenti, compreso il Presidente, o suo delegato, e rappresentanti degli studenti, a seconda dell'ampiezza dell'offerta formativa della scuola, comunque con un numero minimo di sei, designati dai Consigli dei corsi di studio/classe/interclasse interessati, tra i componenti dei medesimi Consigli di corso di studio/classe/interclasse coordinati dalla Scuola, secondo modalita' stabilite nel Regolamento generale di Ateneo, in modo da garantire la presenza di almeno un docente ed un rappresentante degli studenti per ciascun Dipartimento afferente alla scuola. 3. La Commissione paritetica docenti-studenti della scuola di Medicina e' composta dal Presidente della scuola, o suo delegato, che la presiede, da un numero pari di docenti, compreso il Presidente, o suo delegato, e rappresentanti degli studenti, a seconda dell'ampiezza dell'offerta formativa della Scuola, comunque con un numero minimo di sei, designati dal Consiglio di scuola, tra tutti i docenti afferenti ai Dipartimenti della scuola, e di studenti eletti dalle componenti studentesche, tra gli studenti iscritti agli stessi Corsi di studio, in modo da garantire la presenza di almeno un docente per ciascun Dipartimento afferente alla Scuola e un rappresentante degli studenti tra gli studenti iscritti ai corsi di studio coordinati dalla scuola. 4. L'istituzione di tali Commissioni presso i dipartimenti o presso le scuole e' alternativa. 5. La Commissione paritetica ha il compito di: a) monitorare l'offerta formativa e le modalita' di erogazione della didattica e di tutte le attivita' connesse, nonche' la qualita' dei servizi agli studenti; b) formulare pareri per l'individuazione di indicatori per la valutazione dei risultati dell'attivita' didattica e di servizio agli studenti; c) formulare pareri sull'istituzione, attivazione, disattivazione, soppressione e modifica di corsi di studio, sulla revisione degli ordinamenti didattici e dei regolamenti dei singoli Corsi di studio. 6. La Commissione paritetica docenti-studenti della Scuola di Medicina, oltre ai compiti di cui al comma precedente, formula pareri sulla effettiva coerenza fra i crediti assegnati alle varie attivita' formative e gli specifici obiettivi formativi programmati. 7. La Commissione paritetica resta in carica due anni ed i suoi componenti sono immediatamente rieleggibili per una sola volta.