(Regolamento-art. 23)
 
                              Art. 23. 
 
         Promovimento dell'adozione di regole deontologiche 
 
    1. Il Garante promuove, nei casi previsti dalla legge, l'adozione
di regole deontologiche ai sensi dell'art. 2-quater  del  codice  con
deliberazione del Collegio da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    2. Con la deliberazione di cui al comma 1 del  presente  articolo
sono indicati  i  criteri  generali  in  base  ai  quali  l'Autorita'
verifica il rispetto del principio di rappresentativita'. In base  al
medesimo principio, i soggetti pubblici e privati  appartenenti  alle
categorie interessate che ritengano di avere titolo  a  sottoscrivere
le  regole  deontologiche  sono  invitati   a   darne   comunicazione
all'Autorita' entro un termine prefissato, e a fornire informazioni e
documentazione  idonee  a  comprovare,  in   particolare,   la   loro
rappresentativita'. 
    3. Con la deliberazione  di  cui  al  comma  1  il  Garante  puo'
invitare altri soggetti che  si  ritengano  comunque  interessati  in
relazione  all'applicazione  delle  regole  deontologiche   a   darne
comunicazione all'Autorita' e a fornire informazioni e documentazione
idonee a comprovare, in particolare, il proprio interesse qualificato
alla materia.