Art. 28. Schema finale delle regole deontologiche 1. I soggetti rappresentativi, esaminate le osservazioni di cui all'art. 27, comma 3, redigono lo schema finale delle regole deontologiche tenendo in considerazione il contributo dei soggetti interessati e lo trasmettono al Garante. 2. Nelle regole deontologiche e' individuata altresi' la data a decorrere dalla quale le stesse sono applicabili.