(Regolamento-art. 30)
 
                              Art. 30. 
 
              Pubblicazione delle regole deontologiche 
 
    1. Le regole deontologiche  recanti  le  suddette  sottoscrizioni
sono  trasmesse  all'Ufficio  pubblicazioni  leggi  e   decreti   del
Ministero della giustizia per la loro  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica  italiana  ai  sensi  dell'art.  2-quater,
comma 3, del codice. Le regole deontologiche sono altresi' pubblicate
sul sito web del Garante. 
    2. Le regole deontologiche sono  comunicate  al  Ministero  della
giustizia ai fini della loro allegazione  al  codice  previo  decreto
ministeriale da adottarsi ai sensi dell'art. 2-quater, comma 3, dello
stesso codice.