(Allegato-art. 13)
                              Art. 13. 
 
                         Ferie e festivita' 
 
    1. Il dirigente ha diritto, in  ogni  anno  di  servizio,  ad  un
periodo di ferie retribuito. 
    2. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro  su
cinque giorni, la durata delle ferie  e'  di  28  giorni  lavorativi,
comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lettera
«a», della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 
    3. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro  su
sei giorni,  la  durata  del  periodo  di  ferie  e'  di  32  giorni,
comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lettera
«a», della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 
    4. Per i dirigenti assunti per la prima  volta  in  una  pubblica
amministrazione, a seconda che l'articolazione oraria sia su cinque o
su sei giorni, la durata delle ferie e' rispettivamente di ventisei e
di trenta giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate  previste
dai commi 2 e 3. 
    5. Dopo tre anni di servizio, anche  a  tempo  determinato  o  in
qualifiche non dirigenziali, ai dipendenti di cui al comma 4 spettano
i giorni di ferie stabiliti nei commi 2 e 3. 
    6. A tutti i dipendenti sono altresi' attribuite quattro giornate
di riposo da fruire nell'anno solare  ai  sensi  ed  alle  condizioni
previste dalla menzionata legge n. 937/1977. 
    7. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata
delle ferie e' determinata in proporzione dei dodicesimi di  servizio
prestato.  La  frazione  di  mese  superiore  a  quindici  giorni  e'
considerata a tutti gli effetti come mese intero. 
    8. Il dirigente che ha usufruito delle assenze retribuite di  cui
all'art. 15 conserva il diritto alle ferie. 
    9.  Le  ferie  sono   un   diritto   irrinunciabile,   non   sono
monetizzabili. Costituisce specifica  responsabilita'  del  dirigente
programmare, organizzare e comunicare le proprie ferie tenendo  conto
delle esigenze del servizio a lui affidato, coordinandosi con  quelle
generali della struttura di appartenenza, provvedendo  affinche'  sia
assicurata, nel periodo di sua  assenza,  anche  mediante  delega  di
funzioni nel rispetto della vigente normativa, la  continuita'  delle
attivita' ordinarie e straordinarie. 
    10. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio  sono
monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di  lavoro,
nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni
applicative. 
    11. Qualora le ferie gia' in godimento siano interrotte o sospese
per motivi di servizio, il dirigente ha  diritto  al  rimborso  delle
spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per  quello  di
ritorno al luogo di svolgimento delle ferie. Il dirigente ha  inoltre
diritto al rimborso delle spese anticipate per il  periodo  di  ferie
non godute. 
    12. In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che
non abbiano  reso  possibile  il  godimento  delle  ferie  nel  corso
dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro  il  primo  semestre
dell'anno successivo. In caso di esigenze di  servizio  assolutamente
indifferibili, tale termine puo'  essere  prorogato  fino  alla  fine
dell'anno successivo. 
    13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente
documentate che si siano protratte per piu' di tre giorni  o  abbiano
dato luogo a ricovero ospedaliero. E' cura  del  dirigente  informare
tempestivamente l'amministrazione, al fine di consentire alla  stessa
di compiere gli accertamenti dovuti. Le ferie sono  altresi'  sospese
per lutto nell'ipotesi di cui all'art. 15, comma 1, lett. b. 
    14. Fatta salva l'ipotesi  di  malattia  non  retribuita  di  cui
all'art. 21, comma 2, il periodo  di  ferie  non  e'  riducibile  per
assenze dovute a malattia o infortunio,  anche  se  tali  assenze  si
siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso,  il  godimento
delle ferie avverra' anche oltre il termine di cui al comma 12. 
    15. Le festivita' nazionali e la  ricorrenza  del  Santo  Patrono
nella localita' in cui il dirigente presta servizio sono  considerate
giorni festivi e, se coincidenti con la domenica, non danno  luogo  a
riposo compensativo ne' a monetizzazione. 
    16. Nel caso  dei  dirigenti  delle  Istituzioni  scolastiche  ed
educative e delle Istituzioni di Alta formazione artistica,  musicale
e coreutica, i riferimenti all'«anno», contenuti nei precedenti commi
1, 5, 6, 7, 12 e 14, devono essere intesi, rispettivamente, all'«anno
scolastico» e all'«anno accademico».